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Per stabilire la tassazione degli atti dichiarativi, ricognitivi e di accertamento, ai fini dell’imposta di registro, è rilevante la qualificazione giuridica di ciascuno di essi.

La legge di registro contiene esplicite previsioni solamente per gli atti di natura dichiarativa, mentre non si pronuncia sugli atti ad effetto ricognitivo e sugli atti di accertamento.

Nel caso dell’atto dichiarativo vi è un effetto innovativo della situazione giuridica preesistente, seppur mitigato dal fatto di non essere un effetto traslativo o obbligatorio, ma solo una riconfigurazione ex tunc dell’assetto di interessi dei soggetti coinvolti nel negozio dichiarativo. Il legislatore ha così ritenuto di applicarvi un’aliquota dell’imposta di registro minima dell’1% ai sensi dell’art. 3 della Tariffa Parte Prima (TP1) allegata al TUR, rispetto a quella del 3% ordinariamente applicabile agli atti di contenuto patrimoniale e a quelle, ben più elevate, proprie degli atti costitutivi e traslativi di diritti reali immobiliari.

L’atto ricognitivo, invece, conferma e consolida una situazione preesistente non incerta, mentre l’atto di accertamento leva l’incertezza a una situazione incerta e preesistente, acclarandone solamente l’esatta consistenza. Gli atti di ricognizione e di accertamento non innovano in alcun modo la situazione preesistente e paiono dunque da doversi collocare nella categoria di quelli “non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta, ne consegue che se si tratta di scritture private non autenticate si procede a registrazione solo in caso d’uso e con l’imposta in misura fissa, mentre se si tratta di atti pubblici o di scritture private autenticate, vi è obbligo di registrazione in termine fisso e con imposta in misura fissa.

Con riguardo all’atto di ricognizione del debito, se il rapporto da cui scaturisce il debito oggetto di riconoscimento è una cessione di beni o una prestazione di servizi soggetta all’Iva, vige il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro. Anche se l’operazione risulta articolata in più fasi, il principio concerne l’intera operazione nella sua unicità. Si deve applicare quindi l’imposta di registro in misura fissa alle ricognizioni di debito con cui il debitore si riconosce debitore della somma utilizzata e si impegna alla restituzione della stessa, ad esempio in occasione di singoli prelievi, nell’ambito di un’operazione di apertura di credito in conto corrente di durata inferiore ai diciotto mesi.