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Con la circolare n. 17/2017, Assonime fornisce chiarimenti in merito alla tassazione delle sopravvenienze attive in caso di rinuncia ai crediti da parte dei soci nonchè relativamente al trattamento delle perdite su crediti derivanti dall’instaurarsi di procedure concorsuali.

L’art. 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto importanti modifiche all’art. 88 del TUIR disciplinando due serie di regole relative alle perdite su crediti sulle quali si è pronunciata Assonime con la circolare n. 17/2017. Una prima pronuncia è volta a contrastare un anomalo indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui la perdita relativa ad un cliente incorso in una procedura concorsuale avrebbe potuto essere dedotta solo nell’anno di apertura del procedimento, in palese contrasto con l’art. 101, comma 5, del TUIR. Le altre osservazioni riguardano invece la rilevanza fiscale delle sopravvenienze attive conseguenti alla remissione dei crediti da parte dei soci. In merito alle perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali, la normativa distingue, all’interno della procedura di concordato preventivo, tra quello liquidatorio e quello di risanamento. In caso di concordato liquidatorio rimane la totale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti ai sensi dell’art. 55 del TUIR. In quello di risanamento, o “concordato in continuità”, si imputa, in via preliminare, la sopravvenienza alle perdite fiscali, di periodo e riportate, e agli interessi passivi non dedotti. La disciplina del concordato di risanamento viene quindi equiparata a quella già prevista in tema di piano attestato e accordo di ristrutturazione dei debiti, entrambi finalizzati alla continuità aziendale. L’altro caso trattato riguarda poi la disciplina dei sovraprezzi dei soci per conferimenti, la restituzione dei quali non costituisce reddito così come non vi concorre inizialmente, ma riduce il costo fiscale dell’azione o quota di partecipazione. Infine, viene chiarito che neppure la rinuncia ai crediti da parte dei soci determina sopravvenienza attiva tassabile, mentre, per il socio, il credito che viene meno costituisce un aumento del costo fiscale della partecipazione. Per contrastare l’acquisto di crediti non performing, per un importo anche sensibilmente inferiore al loro valore nominale, utilizzabili per ottenere un vantaggio fiscale, il D.Lgs. n. 147/2015 ha limitato l’intassabilità della sopravvenienza e l’incremento del costo della partecipazione al valore fiscale del credito. La norma dispone che il socio debba comunicare alla partecipata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del credito, poiché l’acquisto è un’operazione estranea al rapporto societario. In assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con la conseguenza che l’intero importo del credito rinunciato costituirà sopravvenienza attiva da tassare per la società.