I nuovi articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 stabiliscono meccanismi e tempi più stringenti per il diritto alla detrazione Iva facendo emergere problematiche in caso di fatturazione differita.
L’art. 21, comma 4 del Dpr 633/1972 prevede che, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, può essere emessa una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse, facendola comunque partecipare alla liquidazione Iva del mese di competenza. Il decreto Iva permette quindi di emettere la fattura nel mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta. Tuttavia l’applicazione della detrazione, relativamente alla fatturazione differita nel primo mese dell’anno nuovo per operazioni concluse nell’ultimo mese dell’anno in corso, viene resa difficile dai nuovi articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972. La normativa precedente, all’art. 19 del Dpr 633/72, stabiliva che il diritto alla detrazione sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. L’articolo 2 del D.l. 50/2017, modificando lo stesso articolo 19, stabilisce invece che l’esercizio del diritto alla detrazione deve essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del medesimo diritto. Inoltre, il nuovo art. 25 del Dpr 633/72, dispone che la fattura di acquisto deve essere registrata nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura. Di conseguenza, una fattura emessa con esigibilità nel 2017, ma ricevuta nel 2018, e quindi riportata nel registro acquisti del 2018, può essere registrata sino al 30 aprile 2019, ma il credito Iva può essere fatto valere solo nell’anno di esigibilità dell’imposta, ovvero il 2017. Infine sul piano operativo, in caso di fatture emesse entro il 15 del mese successivo alla consegna, sarà poi opportuno imporre di indicare sempre in fattura che si tratta di “fatture differite” ai sensi dell’articolo 21, co 4, del Dpr 633/72.