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Il Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 ha rimodulato la disciplina antielusiva ACE per le società multinazionali estendendone l’applicazione anche ai soggetti esteri non residenti.

Il DM 3 agosto 2017 ha introdotto alcune precisazioni in merito all’applicazione della disciplina ACE alle stabili organizzazioni delle società e degli enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR. Nella Relazione illustrativa viene ribadito quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ovvero che la base di partenza su cui commisurare gli incrementi rilevanti ai fini ACE è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 e il fondo congruo a fini fiscali in pari data. A tale base si aggiungono gli incrementi derivanti da apporti in denaro operati dalla casa madre alla branch, dagli utili mantenuti nell’economia della stabile organizzazione e dalle rettifiche fiscali e si sottraggono i decrementi derivanti dalle riduzioni del fondo di dotazione contabile della stabile organizzazione con attribuzione alla casa madre effettuate a qualsiasi titolo.

Il Decreto ha inoltre modificato le disposizioni di carattere antielusivo tese ad evitare effetti moltiplicativi del beneficio ACE soprattutto nell’ambito di gruppi multinazionali.

Il nuovo art. 10 estende l’applicazione della disciplina a tutti i soggetti appartenenti al gruppo, inclusi i soggetti esteri, definendo così un nuovo concetto di gruppo.

Successivamente la normativa è tesa ad evitare che si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti al medesimo gruppo, a fronte di un’unica immissione di capitale. Vengono quindi previste alcune ipotesi specifiche al verificarsi delle quali opera in modo automatico il meccanismo di sterilizzazione della base di calcolo ACE:

  • i conferimenti in denaro effettuati a favore dei soggetti del gruppo successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
  • i corrispettivi per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo – lett. a);
  • i corrispettivi per l’acquisizione di aziende o rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo –lett. b);
  • l’incremento, rispetto a quello risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo – lettera c);
  • in presenza di apporti “provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni anche se non appartenenti al gruppo.

Le nuove fattispecie antielusive avranno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero nella maggior parte dei casi dall’anno 2018. Tuttavia, di tali nuove disposizioni si dovrà tener conto, de facto, in via retroattiva in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi di imposta precedenti, quindi a partire dal 2011. Pertanto i gruppi multinazionali, con riferimento alla nuova definizione di “gruppo” che include anche i soggetti esteri esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina ACE, dovranno effettuare un’analisi retroattiva di tutte le operazioni poste in essere a partire dal 2011 che ora sono considerate potenzialmente elusive in base all’art. 10 del Decreto.