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Il DL n.193 del 2016 ha introdotto un nuovo adempimento a carico di imprese e professionisti, vale a dire la trasmissione trimestrale dei dati delle fatture e delle liquidazioni Iva.

L’articolo 4 del DL 193/2016 prevede, a decorrere dall’anno in corso, l’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati relativi sia alle fatture di vendita che a quelle di acquisto. I dati da trasmettere sono:

  • i dati identificativi del soggetto che ha emesso la fattura e del cliente/committente;
  • la data ed il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta e la tipologia dell’operazione.

Tali dati dovranno essere trasmessi trimestralmente per via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, indipendentemente che l’imposta sia liquidata con cadenza mensile o trimestrale.

In sede di prima applicazione, sono state previste alcune semplificazioni; in particolare è stata prevista una scadenza unificata al 25 luglio 2017 per la comunicazione dei dati relativi alle fatture di acquisto e di vendita del primo e del secondo trimestre 2017. Per il terzo e il quarto trimestre i dati delle fatture dovranno essere inviati entro rispettivamente: il 30 novembre 2017 e il 28 febbraio 2018.

Relativamente al termine di registrazione delle fatture, si ricorda che; per le fatture di vendita tale adempimento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione in base a quanto disposto dall’articolo 23 del DPR 633/1972, mentre per le fatture differite si deve far riferimento all’articolo 21, comma 4 del medesimo DPR, il quale dispone che la registrazione deve essere eseguita entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. L’omessa registrazione nei termini comporta la sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta, fatti salvi ravvedimento operoso o acquiescenza.

Con riferimento alle fatture d’acquisto, l’articolo 25 del DPR 633/1972 prevede l’obbligo di registrazione anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione ed entro il termine massimo del secondo anno successivo a quello in cui matura il diritto stesso.

Il Decreto n.193/2016, all’art. 4, prevede inoltre l’obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale, entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento, i dati delle liquidazioni Iva sia che da esse derivi un credito che nel caso in cui emerga un debito. Per l’anno 2017, la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dovrà essere effettuata entro le seguenti scadenze:

  • 31 maggio 2017 per il primo trimestre;
  • 18 settembre 2017 per il secondo trimestre;
  • 30 novembre 2017 per il terzo trimestre;
  • 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre;

Si ricorda che questo nuovo adempimento non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva. Coloro quindi che liquidano l’Iva con periodicità mensile devono provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento; coloro che hanno optato per la liquidazione trimestrale continueranno a versare l’imposta entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento.