Le recenti sentenze n. 72/4/2017 e 704/17/2017 rispettivamente della Ctp di Bergamo e della Ctp di Milano ribadiscono l’inapplicabilità delle rettifiche da transfer pricing all’Irap.
Con due recenti sentenze, n. 72/4/2017 e 704/17/2017, la Ctp di Bergamo e la Ctp di Milano hanno confermato la non applicabilità all’imposta regionale sulle attività produttive delle rettifiche da transfer pricing, relative al periodo d’imposta 2008-14.
La pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano deriva da una contestazione per l’anno 2011 avente ad oggetto acquisti di beni operati da una società italiana nei confronti di una correlata residente in Irlanda. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i prezzi applicati per tali operazioni non rispettavano il principio del valore normale, determinando così un aggiustamento ripreso a tassazione, ai fini Ires ed Irap.
Il contribuente presentava ricorso, sostenendo che l’operato dell’ufficio non era supportato da adeguate analisi economiche ed eccependo la mancata rilevanza del rilievo mosso dall’Agenzia delle Entrate per la definizione del tributo regionale. Nel 2008, infatti, con la riforma dell’Irap, sono stati modificati i criteri di calcolo della base imponibile, stabilendo una completa derivazione contabile dal conto economico del bilancio civilistico. Dopo tale modifica non avrebbero dovuto essere più applicabili all’imposta regionale le variazioni esclusivamente fiscali come le rettifiche da transfer pricing.
I giudici di Milano hanno dato ragione al contribuente, ritenendo valide le sue ragioni sia sotto l’aspetto tecnico sia con riferimento all’Irap. In relazione a quest’ultimo aspetto, la Ctp di Milano ha sottolineato che un’eventuale retroattività delle disposizioni della Legge di Stabilità avrebbe violato lo Statuto del contribuente, oltre a essere contraria ai principi costituzionali di affidamento e di buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.
Alle stesse conclusioni sopra citate arriva anche la Ctp di Bergamo, che esprimendosi su una contestazione di prezzi applicati ad acquisti di beni infragruppo (anni 2010 e 2011), stabilisce che: nel periodo oggetto di accertamento l’articolo 110, comma 7, del Tuir non rivela per l’Irap in quanto la Costituzione prevede che nessuno può essere punito, se non in forza di una Legge entrata in vigore prima del fatto commesso.