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La Ctp di Varese, con la sentenza 335/5/2016, chiarisce che il trasferimento intercompany della produzione a un soggetto estero che opera in esclusiva non genera indennizzo.

La Commissione tributaria di Varese, con la sentenza 335/5/2016, chiarisce che il trasferimento intercompany della produzione all’estero non genera “avviamento” qualora il cessionario operi in esclusiva per conto del cedente e quest’ultimo sia in grado di provare l’effettiva convenienza economica dell’operazione.

La pronuncia della Commissione tributaria nasce da una contestazione in materia di transfer pricing, ex articolo 110, comma 7, del TUIR, concernente la definizione del valore normale del corrispettivo per la cessione di attività produttive da una società italiana a una parte correlata di nuova costituzione in Polonia.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, tuttavia, l’operazione rientrava nel novero di una cessione di ramo d’azienda. La società polacca, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere a quella italiana anche un avviamento nell’anno in cui era stata completata la riorganizzazione, vale a dire nel 2010. Per l’Agenzia delle Entrate l’operazione comportava, infatti, rilevanti perdite di profitto potenziale in Italia e rilevanti spese che non sarebbero state sostenute qualora non vi fosse stato il trasferimento della produzione.

I giudici della Commissione tributaria di Varese hanno dato ragione al contribuente, in quanto ha dimostrato nel ricorso che la società polacca non ha mai avuto accesso diretto alla clientela, dato che la distribuzione dei prodotti e il knowhow aziendale sono rimasti in capo alla società italiana. Inoltre, nel ricorso e nella discussione in udienza la società italiana era riuscita a fornire dati precisi sull’andamento dei risultati aziendali prima e dopo la riorganizzazione e sulla convenienza economica della stessa.

La sentenza assume particolare rilevanza in quanto è una delle poche che affrontano le implicazioni del transfer pricing nell’ambito delle riorganizzazioni aziendali. L’aspetto di maggior interesse è costituito dalle motivazioni di natura economica e finanziaria su cui prima le parti e in seguito, i giudici hanno basato le proprie tesi in relazione all’esistenza o meno dell’avviamento, mentre gli aspetti giuridici connessi all’esistenza del ramo d’azienda sono affrontati soltanto marginalmente.

Tali motivazioni sono in linea con quanto disposto dal capitolo 9 delle Linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento, il quale contempla che il corretto trattamento ai fini del transfer pricing delle operazioni di riorganizzazione non possa prescindere da un’analisi delle motivazioni economiche sottostanti oltre che delle alternative a disposizione delle parti.