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La risoluzione n. 112/E/2017 riconosce il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero dalle CFC.

L’Amministrazione finanziaria ha rilasciato alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 167, comma 6 del TUIR, laddove viene previsto che, a fronte della rideterminazione del reddito da imputarsi per trasparenza in capo al soggetto controllante residente in Italia, “dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo”. Il legislatore ha previsto tali meccanismi correttivi, al fine di evitare possibili fenomeni di doppia imposizione derivanti dall’applicazione della disciplina delle CFC. Quest’ultima prevede la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle controllate estere qualora siano integrati determinati requisiti. Il meccanismo del foreign tax credit permette quindi di neutralizzare l’effetto delle imposte eventualmente pagate all’estero dalla CFC.

Secondo la risoluzione n. 112/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, nel regime CFC non possono trovare applicazione né i criteri di collegamento dell’art. 23 del TUIR, nè quelli stabiliti dalle specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tali criteri, così come la cd per Country limitation ex art. 165, comma 3 del TUIR, impongono di calcolare la detrazione singolarmente per ciascuno Stato estero di produzione del reddito. La lettura proposta dall’Agenzia trova invece fondamento nel testo dell’art. 167, comma 6 del TUIR e nell’art. 3 D.M. n. 429/2001, attuativo della disciplina in materia di CFC. Le richiamate previsioni di legge si limitano ad ammettere in detrazione “le imposte pagate a titolo definitivo dall’impresa, società o ente non residente”. Dal dettato normativo non traspare alcuna limitazione riguardo il riconoscimento delle sole imposte estere pagate nello Stato di locazione della CFC, dovendo invece il credito di imposta essere riconosciuto con riferimento a qualsiasi imposta pagata all’estero dalla medesima. Di conseguenza vengono ricomprese anche le imposte assolte in Paesi terzi, avendo quindi come unico punto di riferimento e limite la società estera partecipata e non lo Stato di localizzazione della medesima.