tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Il Dl fiscale 193/16 ha modificato l’articolo 13 del Dlgs 472/97 estendendo il ravvedimento operoso anche ai tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane.

In precedenza, infatti, le ipotesi di ravvedimento erano assai ridotte e limitate a mancati pagamenti differiti di somme garantite. Ad oggi, invece, è data possibilità alle aziende di definire contesti che possono ingenerare sanzioni estremamente elevate quali, ad esempio, quelle dovute ad irregolarità relative alle importazioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue.

È previsto infatti che, fino all’emissione dell’avviso di accertamento o di pagamento, gli operatori possano accedere all’istituto del ravvedimento, anche con riferimento ai tributi doganali ed alle accise.

La nuova disposizione comporta pertanto che, in caso di irregolarità, il contribuente potrà sanare la propria posizione anche in corso di verifica.

L’innesto normativo, quindi, estende l’applicabilità delle lettere b-bis e b-ter del comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 471/97 anche ai tributi amministrati dalle Dogane.

Rimangono in ogni caso le problematiche relative alla determinazione del tributo sul quale poter calcolare il ravvedimento; spesso, infatti, accade che l’Ufficio attivi verifiche la cui definizione è dubbia non solo nell’an, ma anche nel quantum dovuto. In questi casi sarà quindi opportuno instaurare un contraddittorio al fine di definire, congiuntamente, diritti, sanzioni e interessi da corrispondere. Si sottolinea infine l’impossibilità beneficiare, in sede di ravvedimento, del cumulo giuridico, in dogana non ottenibile ma applicabile per l’adesione al Pvc o all’atto accertativo.