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Con una serie di controlli mirati sui soggetti che non hanno ancora sanato le omesse dichiarazioni di patrimoni detenuti all’estero, il Fisco cerca di stimolare il ricorso alla voluntary-bis.

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza nel tentativo di incentivare il ricorso alla procedura di voluntary-bis, stanno facendo leva sui soggetti che non hanno ancora regolarizzato (in tutto o in parte) le omesse dichiarazioni di patrimoni detenuti all’estero. I controlli del Fisco si concentrano su due filoni: da un lato, i contribuenti italiani che hanno percepito nel 2013 interessi in Stati esteri e non hanno provveduto a dichiararli e dall’altro, i connazionali che risultano intestatari di conti correnti in Paesi a fiscalità privilegiata, anche se scudati o già oggetto di voluntary.

La prima tipologia di controlli avviene dopo che l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto da parte degli Stati esteri informazioni da cui emerge che il contribuente interessato, in qualità di beneficiario effettivo, ha intrattenuto rapporti con operatori finanziari esteri da cui sono derivati redditi di capitale (interessi) non dichiarati in Italia tramite la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il contribuente viene, pertanto, invitato a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per fornire informazioni e idonea documentazione atta ad accertare:

  • natura, qualità e quantità delle attività finanziarie detenute all’estero;
  • tempi e modalità di formazione delle suddette attività finanziarie;
  • quantificazione dei redditi percepiti e delle eventuali imposte assolte all’estero;
  • sintetica relazione diretta ad esporre le ragioni che hanno portato all’omessa dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera percepiti e i motivi del mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

In riferimento alla seconda tipologia di controlli, la Guardia di Finanza sta concentrando la propria attenzione sui conti correnti detenuti in Paesi black list, invitando i contribuenti a fornire notizie, informazioni e documenti sulle attività finanziarie detenute direttamente o indirettamente all’estero. In particolare, viene richiesta, per ognuna delle posizioni detenute anche se attualmente estinte, copia della relativa dichiarazione bancaria con l’indicazione dei soggetti delegati ad operare, cointestatari o aventi causa a qualsiasi titolo.

La comunicazione della Guardia di Finanza richiede inoltre al contribuente di specificare se sia stata presentata una dichiarazione per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (scudo fiscale) con la connessa documentazione corredata della ricevuta di effettivo pagamento dell’imposta straordinaria, nonché di precisare se è stata effettuata istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria fornendo i relativi documenti.

Le Fiamme Gialle, infine, potrebbero richiedere al contribuente l’esibizione della documentazione fiscale nazionale riguardante ciascuna delle annualità di detenzione delle disponibilità estere: dichiarazioni dei redditi inviate, modelli Cud o “CU”, documenti concernenti redditi e proventi a qualsiasi titolo percepiti, altre certificazioni eventualmente possedute attestanti la liquidazione e il pagamento delle imposte dovute per tali annualità.