Le autorità predispongono strumenti a livello domestico ed europeo per rettificare le transazioni avvenute a cifre non congrue tra società appartenenti a diverse giurisdizioni.
L’art 110, comma 7 del TUIR, sulla disciplina dei prezzi di trasferimento, impone che i corrispettivi delle operazioni tra imprese residenti e controparti estere correlate siano determinati alle stesse condizioni che avrebbero pattuito soggetti indipendenti che operano in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili.
Nella maggioranza dei casi la verifica della congruità dei corrispettivi al principio di libera concorrenza è effettuata secondo metodi codificati dalle linee guida Ocse sulla base di dati aziendali di terzi disponibili solo al termine del periodo d’imposta e variabili da un periodo all’altro.
Per questa ragione, nella prassi le verifiche vengono effettuate ex post, generalmente dopo la fine del periodo d’imposta.
Qualora non sia possibile definire ex ante condizioni contrattuali tali da garantire il rispetto del principio, sono stati predisposti strumenti sia a livello europeo che domestico.
Dal punto di vista europeo, mentre a livello Ocse le indicazioni in materia di aggiustamenti compensativi risultano piuttosto limitate, nell’ambito del Joint Transfer pricing forum del 2014, la tematica è stata oggetto di analisi con una raccomandazione rivolta agli Stati membri che consente aggiustamenti compensativi in aumento o in diminuzione al ricorrere delle seguenti condizioni:
- quando il contribuente è in grado di illustrare le ragioni per cui non è stato possibile conseguire ex ante il risultato e ha mantenuto un approccio coerente nei vari periodi d’imposta;
- se gli aggiustamenti sono effettuati dalle due consociate simmetricamente;
- qualora la rettifica sia apposta prima di presentare la dichiarazione dei redditi.
A livello domestico i contribuenti possono effettuare i citati aggiustamenti emettendo fatture integrative o note di variazione a rettifica dei corrispettivi delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi. La contabilizzazione deve rispettare i principi contabili nazionali o internazionali applicati dall’impresa. Tale prassi risulta essere la più accurata in quanto garantisce una tassazione coerente in capo ad entrambi i soggetti e se gli aggiustamenti sono recepiti entro la fine del periodo d’imposta si evitano contestazioni da parte del Fisco di Stati esteri che non consente compensazioni tardive e a fini meramente fiscali.