L’Agenzia delle Entrate evidenzia come il meccanismo di percezione degli utili da parte della casa madre sia legato alla riduzione del fondo di dotazione della stabile organizzazione esente.
Il fondo di dotazione rappresenta il capitale della stabile organizzazione che deve presentare profili di congruità rispetto all’attività svolta e deve essere determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE. L’art. 7, comma 3 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, sancisce che i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2017/165138 del 28 agosto 2017 si occupa della congruità del fondo ai fini fiscali e analizza il legame con la disciplina branch exemption, la quale permette l’esenzione degli utili e delle perdite, realizzati dalle stabili organizzazioni, dal reddito imponibile della casa madre che ha residenza in Italia, purchè vengano rispettati determinati requisiti.
Il paragrafo 9.2 del Provvedimento afferma che gli utili della stabile organizzazione, che opta per il regime branch exemption, si intendono percepiti dalla casa madre all’atto della riduzione del fondo di dotazione da parte della branch per l’attribuzione all’impresa o per effetto di una riallocazione di funzioni, asset e rischi. Di conseguenza, se non è stato previamente ridotto il fondo di dotazione, al momento della distribuzione degli utili ai soci da parte della casa madre, non potrà verificarsi l’integrale distribuzione dell’utile in capo alla casa madre stessa.
Nel caso di riduzione del fondo di dotazione, si presumono prioritariamente attribuiti alla casa madre gli utili realizzati quando la branch non era in regime di esenzione.
In caso di riduzione del fondo fino a concorrenza degli utili realizzati prima dell’esercizio dell’opzione di esclusione da parte della stabile organizzazione, si assiste alla tassazione ordinaria in capo al socio e non in capo alla casa madre, poiché si tratta di utili già tassati prioritariamente presso quest’ultima.
In caso di riduzione del fondo oltre la concorrenza di tali utili, in presenza di branch residente in paesi a fiscalità privilegiata con esimente di cui alla lett. b) dell’art. 167 del TUIR, continua la tassazione ordinaria in capo al socio poiché si tratta di utili non tassati ordinariamente nel Paese in cui è istituita l’organizzazione, mentre se la branch si avvale dell’esimente presente alla lett. a) dell’art. 167 del TUIR, gli utili vengono tassati integralmente con credito d’imposta indiretto presso la casa madre oltre ad essere tassati ordinariamente in capo al socio.