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La sentenza n. 17807/2017 della Corte di Cassazione chiarisce che gli atti impositivi devono tenere conto dello studio di settore più recente se quest’ultimo ne sostituisce un altro ormai obsoleto.

Secondo la Corte di Cassazione, l’avviso di accertamento adottato sulla base degli studi di settore vigenti all’epoca della rettifica è da considerare illegittimo; infatti, trattandosi di accertamenti standardizzati, frutto di un progressivo affinamento, l’atto impositivo non si può basare su uno strumento non recente, sostituito da uno più evoluto.

In tale occasione, lo strumento standardizzato più recente trova applicazione nell’accertamento relativo ai periodi d’imposta anteriori alla sua introduzione soltanto se le sue risultanze sono più favorevoli al contribuente. Questo principio è fissato dalla norma che ha introdotto ciascuno strumento accertativo nell’ordinamento tributario e dal Decreto ministeriale di approvazione dello strumento standardizzato più recente. A sua volta, l’Amministrazione finanziaria ne ha confermato l’operatività in una pluralità di circolari, con eccezione per gli strumenti standardizzati che tengono conto degli specifici effetti della crisi economica.

La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell’applicazione dei Decreti ministeriali ai fini dell’accertamento di periodi d’imposta anteriori alla loro emanazione già con riferimento al redditometro. Infatti il Decreto ministeriale contenente il redditometro non incide direttamente sulla determinazione del reddito in quanto non afferisce nè all’individuazione dei presupposti della base imponibile o dell’imposta nè all’individuazione di altri elementi significativi del rapporto tributario e dell’obbligazione tributaria.

Infine, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17807/2017, sembra ricondurre il Decreto ministeriale di approvazione dello studio di settore più evoluto alla categoria degli atti normativi regolamentari. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità qualifica il Decreto ministeriale precedente come mero provvedimento amministrativo a carattere generale. Ne consegue che in assenza di qualsivoglia sua produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione in sede di legittimità, poiché non riguarda, nè la nullità della sentenza impugnata, nè l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.