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Il metodo base per la determinazione del valore doganale è costituito dal valore di mercato delle medesime, vale a dire dal valore di transazione “depurato” degli eventuali legami tra le parti.

Il valore delle merci ai fini doganali è rappresentato dal valore di transazione delle merci realizzato secondo i principi di libera concorrenza, vale a dire “depurato” degli eventuali legami con parti correlate. Tale metodo base di determinazione del valore delle merci in dogana è molto simile a quello utilizzato ai fini dell’applicazione della disciplina sul transfer price.

Negli ultimi anni, infatti, si sono succeduti gli sforzi compiuti sia dalle organizzazioni internazionali che dall’Agenzia delle Dogane per una maggiore convergenza tra la disciplina fiscale e quella doganale che regolano la determinazione dei prezzi di trasferimento. Si ricordano tra i principali provvedimenti in tal senso:

  • il documento dell’Organizzazione mondiale delle dogane (Omd) “Guide to Customs Valuation and Transfer Pricing”, redatto nel giugno 2015;
  • le circolari 16/D e 5/D dell’Agenzia delle Dogane.

La dottrina è concorde nel ritenere che i metodi stabiliti dall’OCSE per la determinazione del transfer pricing possano rappresentare dei validi supporti probatori anche ai fini doganali. In particolare, la documentazione redatta ai fini del transfer pricing può essere utilizzata anche in occasione della dichiarazione doganale di importazione allo scopo di ottenere accettazione del valore delle merci, così come il riconoscimento degli aggiustamenti da transfer pricing può favorire la rettifica del prezzo delle merci in dogana.

Si ricorda infine che le rettifiche di prezzo del transfer pricing potranno essere gestite ai fini doganali con due metodi alternativi:

  • Dichiarazione incompleta, che prevede la definizione di un valore doganale Tale metodologia comporta, però, delle difficoltà dal punto di vista operativo, in quanto necessità dell’integrazione di dati e documenti in momenti successivi all’operazione di esportazione.
  • Forfettizzazione che prevede di concordare con le dogane un valore forfettario per le merci da importare. Tale ammontare potrà essere calcolato sulla base dei principi indicati dalle politiche di transfer pricing e potrà differire dal prezzo effettivamente pagato per le merci.