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L’approvazione alla Camera delle Legge di conversione del Dl. 50/2017 riduce il termine per la detrazione Iva degli acquisti di beni e servizi riferiti a fatture e bollette doganali emesse nel 2017.

L’approvazione alla Camera della Legge di conversione del Decreto Legge n. 50/2017 introduce come novità la previsione di un periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina sulle detrazioni Iva. La nuova normativa troverà dunque applicazione a decorrere dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

La nuova normativa, contenuta all’articolo 2 del Dl. 50/2017, va a modificare il precedente articolo 19 del Dpr 633/1972, il quale stabiliva che il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Con la nuova disciplina il periodo di esercizio del diritto alla detrazione viene ulteriormente limitato alla “dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Tale cambiamento normativo determina con riferimento al 2017 (prendendo come esempio il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2017) che il periodo di esercizio del diritto alla detrazione si riduce d’ora in avanti a soli quattro mesi dal termine del periodo d’imposta preso in esame (30 aprile 2018), mentre con la precedente disciplina tale diritto poteva essere esercitato entro due anni e quattro mesi dal termine del periodo d’imposta (30 aprile 2020).

La nuova normativa sulle detrazioni Iva avrà inoltre un impatto operativo rilevante per il futuro. In particolare per quanto riguarda le fatture di fine anno che gli operatori riceveranno nel corso dell’anno successivo, dato che le stesse dovranno essere registrate nell’anno di ricevimento (ad esempio le fatture ricevute a marzo del 2018 dovranno essere registrate nel 2018), ma parteciperanno come credito al periodo d’imposta 2017.

Si ricorda infine che la nuova normativa non troverà applicazione in riferimento al diritto alla detrazione sorto nel 2015 che potrà essere fatto valere entro il 30 aprile 2018 e quello originatosi nel 2016 che potrà essere fatto valere entro il 30 aprile 2019.