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Diversi i profili critici sollevati dalle modiche apportate dal Dl. 50/2017 alla disciplina della detrazione Iva. Alcuni dei quali risolvibili in via interpretativa.

Le nuove disposizioni sulla detrazione Iva, contenute nel Dl. 50/2017 sollevano alcune criticità legate alla loro applicazione iniziata dal 24 Aprile.

Una questione di rilievo da risolvere riguarda il rapporto tra la norma “sostanziale” sulla detrazione Iva (articolo 19, comma 1, D.p.r 633/1972), secondo la quale il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e si esercita, al più tardi “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto” e la disposizione “formale” (articolo 25, D.p.r 633/1972) che ne regola gli adempimenti.

In riferimento a quest’ultimo articolo, la fattura (o il documento equivalente), deve essere annotata anteriormente alla liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all’anno di ricezione della fattura”.

Le due disposizioni sono disallineate e ciò emerge con particolare evidenza nell’ipotesi di fatture emesse tardivamente, in cui è necessario coordinare il termine per l’esercizio della detrazione con quello per la regolarizzazione delle fatture. Quest’ultimo individuato dall’articolo 6, comma 8, D.lgs. 471/97. Tale disposizione prevede, in caso di mancato ricevimento della fattura, la possibilità di versare l’imposta e di detrarre la stessa da parte del committente/cessionario entro il trentesimo giorno successivo allo scadere dei quattro mesi dalla data di effettuazione della stessa.

Il problema nasce quando l’operazione è compiuta per esempio a dicembre 2017. In tal caso, il termine ultimo per precedere alla regolarizzazione della fattura scadrebbe dopo quello per la dichiarazione Iva relativa a tale anno (30 Aprile 2018), rendendo impossibile la detrazione.

Con un’interpretazione adeguatrice, si potrebbe ritenere che la detrazione sia esercitabile per tutte le fatture che, purché ricevute entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, siano relative ad acquisti compiuti nell’anno in cui si riferisce tale dichiarazione, per i quali la relativa imposta sia divenuta esigibile, sia che si tratti di fatture emesse nei termini che di fatture emesse tardivamente.