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L’Agenzia delle Entrate ha reso note le misure di semplificazione che riguardano gli obblighi comunicativi in relazione alle operazioni intracomunitarie rilevanti ai fini Iva.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409 del 25 settembre 2017 ha previsto la riduzione degli obblighi informatici INTRASTAT a partire dal 1° gennaio 2018. Le modifiche principali della disciplina (art. 50, comma 6 del D.l. 331/93) saranno:

  • l’abolizione dei modelli INTRA relativi agli acquisti di beni (INTRA-2 bis) e alle prestazioni di servizi ricevute (INTRA-2 quater) per gli operatori trimestrali;
  • il venir meno della valenza fiscale dei modelli INTRA per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute per gli operatori mensili, rilevanti ai soli fini statistici qualora l’ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute.

Per quanto riguarda i modelli INTRA relativi alla cessione di beni e servizi, non sono state apportate rilevanti modifiche ad esclusione dell’innalzamento del limite entro il quale l’invio dei dati anche a fini statistici non è obbligatorio. Dal 2018, infatti, tale limite è stato elevato ad euro 100.000.

Le altre informazioni statistiche, rilevanti ai fini del Regolamento CE 638/2004, perverranno allo Stato italiano in ragione del nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 del D.l. 78/2010. Per l’anno di imposta 2017 rimangono in vigore gli obblighi comunicativi previsti dalla disciplina previgente, secondo le regolari scadenze (il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento).

Ancora in fase di definizione il coordinamento con la disciplina VIES (Vat information exchange system) in virtù della quale i soggetti passivi che non presentano modelli INTRA per quattro trimestri consecutivi sono destinatari di specifiche comunicazioni finalizzate all’esclusione della relativa partita Iva dallo stesso VIES (art. 35, comma 7-bis del Dpr 633/72). Tale regola, assieme a quanto recentemente disposto, renderebbe difficile la permanenza nell’elenco per coloro che in ambito comunitario effettuano solo acquisti di beni e/o servizi, tanto che sul punto si rende necessario un pronunciamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.