La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha consentito l’accesso all’incentivo anche alle stabili organizzazioni che operano nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Dal periodo d’imposta 2017 viene concessa la possibilità di usufruire del credito d’imposta alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per attività di ricerca e sviluppo nei confronti di imprese estere. Prima di tale previsione normativa, le spese in questione, erano completamente irrilevanti per la disciplina in rassegna. Del credito non ne avrebbero potuto beneficiare né il soggetto committente estero, per mancanza del presupposto territoriale in quanto non residente in Italia, né l’impresa commissionaria residente, per mancanza del necessario presupposto dell’effettivo sostenimento dei costi e dell’investimento in senso proprio, imputato alla società committente.
Pertanto, il commissionario residente, analogamente al soggetto che effettua investimenti in proprio, deve verificare che l’attività da eseguire per conto del committente estero, rientri tra quelle previste ex art. 3 del Decreto attuativo, 27 maggio 2015. A tal fine, non rileva il corrispettivo contrattualmente stabilito, ma soltanto la somma delle singole voci di spesa eleggibili, tenendo conto che dette spese rileveranno nel periodo d’imposta in cui vengono effettivamente sostenute con i criteri di cui all’art. 109 TUIR.
La disposizione in disamina si applica sia qualora il contratto di ricerca sia stipulato con controparte indipendente sia in ipotesi in cui il contratto sia stipulato con imprese non residenti appartenenti allo stesso gruppo. Lo stesso trattamento viene riservato alle spese sostenute in Italia dalla stabile organizzazione in esecuzione di accordi con la casa madre, predisponendo un’accurata relazione descrittiva delle attività svolte.
Inoltre l’Amministrazione finanziaria ha chiarito con circolare 13/E/2017, che sono esclusi dalla previsione in parola, i contratti stipulati con controparte residente, atteso che le relative spese rilevano già come investimenti veri e propri del committente. Nel caso di ricerca commissionata a società del gruppo, l’Agenzia ha precisato nuovamente che, tra i costi rilevanti, non rilevano i corrispettivi contrattualmente previsti, ma solamente la somma delle spese sostenute e oggetto del riaddebito.
Qualora le attività di ricerca e sviluppo siano commissionate a società estere del gruppo, occorre disaggregare il costo esposto dalla controllata estera per le diverse tipologie di spese ammissibili, assumendo ai fini del beneficio l’importo dei costi inerenti determinato secondo la disciplina fiscale di cui all’art. 109 e 110 TUIR. In caso di costi sostenuti nell’ambito del medesimo gruppo, resta fermo il potere del Fisco di sindacare in merito alla congruità dei corrispettivi pattuiti secondo le regole in materia di transfer pricing.