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La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 25 gennaio 2017 ribadisce la possibilità di cumulare il credito d’imposta di ricerca e sviluppo con i fondi europei.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 25 gennaio 2017 ha ribadito che bonus ricerca e sviluppo e fondi europei sono sempre cumulabili a condizione che la somma dei due benefici non superi l’ammontare complessivo delle spese ammissibili.

Tale verifica andrà condotta, come stabilito dalla risoluzione dell’Amministrazione Finanziaria, con riferimento ai soli costi diretti, in quanto costituiscono le uniche voci di spesa rilevanti allo scopo di determinare il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 3 del Dl. 145/2013 (credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo).

Il dubbio sulla soglia di cumulabilità tra le due agevolazioni in questione era generato dal fatto che il Regolamento Ce 1906/2006, considerasse ai fini del calcolo delle stesse sia i costi “diretti”, vale a dire quelli direttamente riconducibili all’attività di ricerca e sviluppo (si pensi ad esempio ai costi del personale, a quelli di subappalto, ai costi per l’acquisto di attrezzature durevoli e materiali di consumo, alle spese di viaggio e alle relative indennità di soggiorno), che quelli “indiretti” vale a dire costi di struttura e di supporto di natura amministrativa tecnica e logistica che investono in modo trasversale l’operatività e le attività del beneficiario e quindi non possono essere direttamente attribuite al progetto” (ad esempio, canoni di locazione, acqua, elettricità, gas, spese postali e telefoniche, costi di manutenzione e di assicurazione, costi di comunicazione e di connessione, servizi di tipo amministrativo e legale).

Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, quindi, se la sommatoria dei contributi comunitari per i soli costi “diretti” e del credito di imposta risulta inferiore o uguale alla spesa agevolata sostenuta nel periodo d’imposta, il bonus ricerca e sviluppo potrà essere impiegato per l’intero ammontare calcolato.