Accade spesso che l’Agenzia delle Entrate, a causa di sopraggiunti provvedimenti impositivi, neghi il rimborso del credito spettante al contribuente.
Accade sempre più spesso che, a causa di sopraggiunti atti impositivi, l’Agenzia delle Entrate con l’emissione di un provvedimento di diniego, neghi il rimborso del credito effettivamente spettante al contribuente.
L’operato dell’Agenzia si basa sull’articolo 23 del D.lgs.472/97, modificato in seguito dall’articolo 158/2015, il quale consente all’Amministrazione finanziaria di sospendere il rimborso delle imposte seppure spettante, qualora il contribuente, pur vantando un credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sia destinatario:
- di avvisi di accertamento o di liquidazione di tributi;
- di avviso bonario; o
- di cartelle esattoriali, anche non ancora definitive.
Lo stesso articolo prevede inoltre la sospensione del rimborso del credito nell’ipotesi di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata ovvero di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione dei carichi.
Avvisi di accertamento o di liquidazione di tributi
Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione di tributi, ad esempio imposta di registro, lo stesso soggetto ha diverse possibilità per ottenere lo sblocco del credito. La prima consiste nel definire l’atto attraverso un istituto deflattivo del contenzioso, quale ad esempio l’acquiescenza o, se previsto, l’accertamento con adesione. Il pagamento integrale delle somme accertate consente, infatti, di ottenere lo sblocco immediato del rimborso.
Si ricorda, inoltre, che nell’ipotesi di pagamento dilazionato delle somme dovute presso l’Ufficio delle Entrate in seguito alla definizione dell’atto, come precisato dalle Entrate con la circolare n.33/E del 2016, l’eventuale tardivo versamento delle rate successive alla prima non incide comunque sullo sblocco del rimborso. La sospensione del rimborso, infatti, può essere disposta solo se il contribuente decade dalla dilazione.
In alternativa alla definizione dell’avviso, il contribuente potrebbe impugnare l’atto impositivo, con conseguente richiesta di sospensione giudiziale. Ne consegue che, in caso di una sentenza di annullamento dell’atto impositivo, il rimborso deve essere immediatamente riconosciuto anche in considerazione dell’esecutività delle sentenze. Inoltre, anche in caso di conciliazione giudiziale o sospensione, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate sopra citata, l’ufficio potrebbe procedere allo sblocco del rimborso “considerata la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della pretesa tributaria”.
Avviso bonario
Qualora il contribuente abbia ricevuto un provvedimento di diniego del rimborso a causa della notifica di un avviso bonario, derivante dalla liquidazione automatica o dal controllo formale della dichiarazione è necessario tener presente che la sospensione non può essere adottata, se al momento della notifica del provvedimento di diniego, sono ancora pendenti i trenta giorni entro cui il contribuente può scegliere se definire l’atto mediante il pagamento delle sanzioni ridotte a un terzo, oppure se è comunque in corso un piano di dilazione delle somme dovute presso l’ufficio a seguito di acquiescenza. Anche in questo caso, il tardivo versamento di una singola rata non determina il blocco del rimborso.
Cartelle esattoriali
Nell’ipotesi in cui, infine, il contribuente abbia ricevuto un provvedimento di diniego del rimborso a causa dell’iscrizione al ruolo della pretesa erariale e della successiva notifica della cartella di pagamento, a seguito di atti impositivi diversi dagli avvisi di accertamento esecutivi, sarà opportuno chiedere tempestivamente entro il termine di impugnazione, una dilazione all’agente della riscossione. In tal modo, si potrà evitare l’integrale compensazione delle somme dovute in base all’iscrizione al ruolo con il credito chiesto a rimborso che l’agente proporrà di mettere in atto prima di procedere con il pignoramento del credito stesso presso i terzi, con l’ulteriore aggravio delle spese esecutive.