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Il 31 maggio 2017 è il primo termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il modello definitivo e le relative istruzioni per l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Il modello va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o attraverso un intermediario abilitato. L’obbligo di invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali) è disciplinato dal nuovo articolo 21-bis del Dl. 78/2010, introdotto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n.193/2016.

Si ricorda che sono esonerati dal nuovo adempimento i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, quali ad esempio i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti minimi/forfettari.

La prima scadenza per la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche è il 31 maggio 2017. In tale data saranno comunicate le liquidazioni mensili/trimestrali relative al primo trimestre composto dai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Le altre scadenze previste per l’invio dei dati delle liquazioni Iva sono:

  • il 18 settembre 2017 per il secondo trimestre composto dai mesi di aprile, maggio e giugno;
  • il 30 novembre 2017 per il terzo trimestre composto dai mesi di luglio, agosto e settembre;
  • il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre composto dai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Lo Studio rimane a disposizione per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei file in formato XML che si prega di inviare entro il 25 maggio p.v.