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Con la Risoluzione n.57/E/17, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi interpretativi relativi alla prima applicazione delle nuove norme in materia di compensazione orizzontale.

L’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 57/E del 04 maggio 2017 ha chiarito che le nuove norme in materia di compensazione, introdotte dal Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017, si applicano alle dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore del citato Decreto.

L’altra precisazione riguarda la modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Il Dl. 50/2017, all’articolo 3, ha infatti stabilito per i soggetti titolari di partita Iva l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire “F24 Online”, “F24 web” o “F24 cumulativo”. La nuova disposizione si applica, dunque, ai modelli F24 aventi ad oggetto la compensazione dei seguenti crediti, qualunque sia l’importo da compensare:

  • Iva (annuale e trimestrale);
  • imposte sul reddito (addizionali comprese);
  • ritenute alla fonte con imposte sostitutive dei tributi sul reddito, Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate inizierà soltanto a partire dal prossimo 1° giugno. Per il primo periodo antecedente a tale data, si ritiene pertanto che al contribuente non dovrebbero applicarsi sanzioni nel caso di erronea compensazione.

Relativamente al periodo di applicazione della nuova disciplina in tema di visto di conformità, che prevede la riduzione da 15.000 a 5.000 euro della soglia obbligatoria per l’apposizione del visto ai fini della compensazione orizzontale dei crediti dichiarativi, tale disposizione trova applicazione a partire dal 24 aprile. Per le dichiarazioni presentate prima di tale termine, senza apposizione del visto di conformità si applica dunque il precedente regime.

Ne consegue, quindi, precisa l’Agenzia delle Entrate che i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse, non potranno essere scartati.

Si ricorda, infine, che le nuove regole in tema di visto di conformità si applicano anche alle dichiarazioni integrative e alle tardive nei novanta giorni. Pertanto, nel caso di invio di una dichiarazione integrativa di un modello Iva 2017, originariamente presentato nei termini, la nuova dichiarazione dovrà recare l’indicazione del visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ai 5 mila euro.