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L’articolo 172, comma 7, del Tuir si pone l’obiettivo di arginare le fusioni promosse allo scopo principale, se non esclusivo, di effettuare compensazioni tra i redditi conseguiti da una o più società partecipanti e le perdite fiscali, o eccedenze di interessi passivi pregresse, conseguite da altre società che partecipano all’operazione di fusione.

Secondo quanto contenuto nella disposizione legislativa, ogni società titolare delle posizioni sopra menzionate (presenza di predite fiscali, o eccedenze di interessi passivi pregresse), deve superare con esito positiva un test di operatività e deve rispettare predeterminati parametri quantitativi, nell’osservanza di direttrici molto rigide.

Il Decreto Legislativo n. 156/2015 ha aggiunto il seguente periodo al comma 7 dell’articolo 172 del Tuir: “Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.

Dalla lettura combinata di tale ultimo periodo e di quanto riportato dal comma 2, dell’articolo 11, dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), si evince agevolmente che il soggetto che intende disapplicare i meccanismi relativi al diritto al riporto di perdite ed eccedenze di interessi, è obbligato alla presentazione dell’interpello all’Amministrazione finanziaria.

L’operatore economico che non presenta l’interpello si trova esposto alla possibile irrogazione della nuova sanzione indicata nell’articolo 8, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 471/1997 (da euro 2.000 ad euro 21.000), il cui importo potrebbe essere raddoppiato nel caso in cui le argomentazioni addotte risultassero infondate.

L’Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 9 del 1° aprile 2016, ha affermato in modo chiaro come la fattispecie indicata nel secondo comma dell’articolo 11 della Legge n. 212/2000 abbia carattere obbligatorio, trovando applicazione, tra le altre ipotesi, anche con riguardo ai limiti previsti dall’articolo 172, comma 7 del Tuir; da ciò consegue che, in caso di omessa presentazione dell’istanza di interpello, l’operatore economico si vedrebbe irrogare la nuova pesante sanzione.