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La Circolare n.36/E del 21 giugno 2010, conferma la funzione strumentale del rappresentante fiscale alla realizzazione di operazioni intracomunitarie, comprese quelle di tipo triangolare.

Nell’ambito delle operazioni triangolari fra soggetti di Paesi diversi, la possibilità di ricorrere al rappresentante fiscale o all’identificazione diretta ai fini Iva è pacificamente ammessa dall’Amministrazione finanziaria. Tale soggetto viene utilizzato in funzione strumentale alla realizzazione di operazioni intracomunitarie, anche complesse quali triangolazioni, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, la quale sottolinea come, con riguardo alle cessioni/acquisti intracomunitari di beni, ciò che conta è l’aspetto oggettivo, diversamente da quanto avviene per le prestazioni di servizi per le quali ai fini della territorialità rileva il luogo in cui il soggetto passivo è stabilito.

La conseguenza è che, nell’ottica delle operazioni intracomunitarie aventi ad oggetto la compravendita di beni mobili, il rappresentante fiscale assume un ruolo attivo, funzionale al meccanismo applicativo del tributo, interponendosi “effettivamente” fra il soggetto rappresentato e la sua controparte contrattuale. Nelle operazioni triangolari l’elemento fondamentale è rappresentato dal fatto che i soggetti che intervengono nell’operazione, tutti indentificati ai fini dell’imposta sono comunque tre. E tutti e tre agiscono come “parti”, in senso economico, nell’ambito della triangolazione.

Una situazione particolare che potrebbe emergere, riguarda la possibilità che il ruolo giocato dal rappresentante fiscale sia così ampio da assorbire una delle parti, consentendo così di realizzare operazioni complesse nelle quali le parti “contrattuali” siano solamente due e in cui uno dei “vertici” sia il rappresentante fiscale ai fini Iva di una di esse. Il caso in esame è stato oggetto della circolare 36/E del 2010, la quale parla di una fattispecie in cui il soggetto passivo comunitario decide di realizzare una triangolazione, servendosi del rappresentante fiscale in Italia, per la cessione di beni che sono spediti direttamente al cliente nazionale dallo Stato membro del cedente. In tale intervento, l’Agenzia delle Entrate afferma che il rappresentante fiscale effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993 e realizza una successiva cessione interna nei confronti del cessionario residente in Italia, legittimando così fattispecie in cui l’operazione avviene in presenza di due soli soggetti passivi, ovvero il fornitore comunitario e l’acquirente nazionale, con il rappresentante fiscale nel ruolo di “promotore” della triangolazione. Da sottolineare, infine, la centralità riservata, nell’ambito delle operazioni esaminate, all’effetto giuridico del passaggio della proprietà del bene a favore del cessionario comunitario od extracomunitario. Solo in questo caso, infatti si potrà configurare una “cessione di bene” che legittima la struttura dell’intera operazione triangolare, così come affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 22172 del 27 Settembre 2013.