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La dimostrazione delle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento in idonea documentazione (masterfile e country specific) esclude la rilevanza penale del transfer pricing.

Con il D.Lgs. n.158/2016 sono stati risolti gli ultimi dubbi in materia di rilevanza penale delle operazioni di transfer princing. La questione riguardava, soprattutto, la possibilità di configurare come reato di dichiarazione infedele le violazioni della normativa in tema di prezzi di trasferimento intercompany, di cui all’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/86.

Con l’introduzione del nuovo articolo 4, comma 1 bis del Decreto in esame è stato modificato l’ambito di applicazione del reato di dichiarazione infedele, prevedendo che esso si configuri quando il contribuente, al fine di evadere le imposte, indichi nella dichiarazione dei redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, superando determinate soglie di punibilità.

La sostituzione nel nuovo testo normativo, del termine “fittizi” con “inesistenti”, con riferimento agli elementi passivi, ha permesso in questo modo di escludere definitivamente dall’ambito penale quegli elementi passivi che trovano riscontro nella realtà, ma differiscono in termini di valutazione (tipicamente i prezzi di trasferimento infragruppo in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria).

Il nuovo articolo stabilisce, infatti, che non si debba tener conto ai fini penali della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. L’indicazione dei criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento in idonea documentazione fiscale (masterfile e country specific) consente, così, di evitare la rilevanza penale delle operazioni di transfer pricing contestate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente.

Dal punto di vista amministrativo, la predisposizione della documentazione fiscale (masterfile e country specific), che dimostra i metodi utilizzati dall’azienda per la definizione dei prezzi intercompany, assieme alla comunicazione nel rigo RS106 del modello Unico del possesso di tale documentazione e all’esibizione della stessa nell’ipotesi di controllo, permette al contribuente di poter evitare le sanzioni previste per la dichiarazione infedele, ovvero dal 90% al 180% dell’imposta dovuta.

L’indicazione del possesso della documentazione è, dunque, fondamentale per poter accedere a tale regime “premiale”, in quanto come indicato dalla Legge la sola esibizione della documentazione in sede di verifica non è di per sé sufficiente ad escludere le sanzioni previste; essendo contemplato anche un controllo ex ante della sua sussistenza.

Si ricorda, infine, che la mancata (o non corretta) indicazione nel modello Unico degli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina del “transfer pricing” (articolo 110, comma 7, del Tuir), si configura come una violazione formale ed è punibile con una sanzione che va da 258,00 fino a 2.065 euro.