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Con la Circolare 22/E/2016 del 25 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativamente al cosiddetto Moss (“Mini One Stop Shop”).

Le novità sulla territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (i cosiddetti “Tte”), in vigore dal 2015, hanno indotto il legislatore europeo a prevedere un regime speciale opzionale, ovvero il Moss, per consentire ai soggetti passivi di definire in modo semplice ad accentrato i propri obblighi tributari. Tale regime opzionale ha il vantaggio di ridurre l’aggravio amministrativo a carico di coloro che effettuano prestazioni di servizi Tte nei confronti di clienti privati domiciliati nell’UE, permettendo loro di identificarsi online in un unico Stato Membro.

Nell’applicare il regime in questione gli operatori devono tenere in considerazione i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la quale si è espressa con la Circolare n. 22/E/2016 del 25 maggio 2016L’Amministrazione finanziaria specifica che i soggetti stabiliti nell’UE che intendano aderire al Moss devono chiedere la registrazione utilizzando il portale del Paese nel quale è situata la sede dell’attività.

I contribuenti che hanno la sede dell’attività in Italia utilizzano, dunque il Portale dell’Agenzia delle Entrate italiana e devono indicare al momento della compilazione della richiesta di registrazione, l’esistenza di stabili organizzazioni nella UE per consentire sia allo Stato membro di identificazione, sia a tutti gli Stati nei quali vengono rese le prestazioni Tte, di verificare la corretta applicazione del regime. Nel Moss non rientrano le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a clienti privati domiciliati nello Stato di identificazione, mentre devono essere indicati quelli resi dalle stabili organizzazioni a clienti privati residenti in un Paese diverso:

  • da quello in cui vi è la sede del soggetto passivo;

o

  • da quello in cui la stabile organizzazione è situata;

I soggetti passivi Iva italiani, che hanno aderito al Moss, predispongono delle dichiarazioni da inviare in via telematica, attraverso l’apposito Portale, e versano trimestralmente l’imposta per i servizi forniti in altri Paesi ove sono localizzati i consumatori.

I controlli sulla correttezza della dichiarazione, nonché sui versamenti, vengono svolti sia dallo Stato di identificazione sia dallo Stato di consumo che mantiene la capacità impositiva sull’Iva relativa ai servizi resi a privati ivi stabiliti. Il contribuente che ha optato per il Moss in Italia ha a disposizione tre anni dall’ordinario termine di presentazione per rettificare la dichiarazione presentata o inviarla, nel caso in cui nonostante i solleciti ricevuti, tale dichiarazione non sia stata ancora presentata. Decorso tale termine risulta definitamente preclusa per il soggetto identificato in Italia la possibilità di avvalersi del Moss per correggere una dichiarazione già presentata o inviarne una nuova.