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Con il Dl. n.193 del 22 ottobre 2016, viene disposta la proroga per la procedura di collaborazione volontaria che consente di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero.

Nel decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016 è disposta la proroga della procedura di collaborazione volontaria che permette ai contribuenti di regolarizzare gli investimenti detenuti illecitamente all’estero e gli imponibili di fonte italiana (cosiddetta “voluntary disclosure nazionale”).

Il procedimento permette di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, riferite al periodo d’imposta 2015. Essa, però, non è accessibile per coloro che abbiano già aderito alla precedente procedura.

L’istanza per aderire al regime di collaborazione volontaria va presentata entro il termine del 31 luglio 2017 e consente di integrare le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2017.

Rispetto alla precedente versione della voluntary disclosure in vigore nel 2015, i contribuenti potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione. Gli autori delle violazioni potranno, dunque, provvedere a versare in un’unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo, la prima delle quali da pagare entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza presentata.

In mancanza l’Agenzia può, entro il 31 dicembre 2018, notificare un invito al contradditorio per tutte le annualità e le violazioni relative alla procedura e gli sconti sulle sanzioni saranno ridotti.

Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di beneficiare dell’esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria. Tale esonero concerne il 2016 e la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.

L’istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure deve essere presentata secondo le modalità previste da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con un comunicato emesso il 25 ottobre, ha precisato che nel caso in cui si intenda accedere subito alla nuova procedura di collaborazione volontaria, è possibile utilizzare il “vecchio” modello di istanza approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e da trasmettere unicamente in via telematica.