Nel modello Unico 2016 si rilevano per la prima volta gli impatti delle novità apportate in tema di perdite su crediti dal decreto legislativo 147/2015 e dal decreto legge 83/2015.
L’articolo 13 del decreto 147/2015 ha innovato la disciplina delle perdite su crediti di cui all’articolo 101, comma 5 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) al fine di rendere certo il periodo di competenza per la loro deduzione. Si tratta delle ipotesi di deduzione automatica delle perdite su crediti di modesta entità scaduti da più di sei mesi e quelle su crediti vantati nei confronti di debitori, assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, per le quali la norma presume la sussistenza degli elementi certi e precisi. Il citato articolo 13, comma 1, ha modificato l’articolo 101 del TUIR introducendo il comma 5-bis, in base al quale la deduzione della perdita relativa ai crediti di modesta entità e a quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali è ammessa nel periodo d’imputazione in bilancio, anche quando detta contabilizzazione è effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi, previsti dall’articolo 101, comma 5 del TUIR. La nuova regola opera a condizione che la rilevazione della perdita non avvenga in un periodo successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito di bilancio.
Con una disposizione di carattere interpretativo e dunque, con effetto retroattivo, l’articolo 13, comma 3, del decreto 147/2015 regola, invece, il caso contrario in cui l’imputazione della perdita di bilancio sia già stata compiuta a titolo di svalutazione prima del verificarsi delle presunzioni dell’articolo 101, comma 5 del TUIR. In tal caso, la norma stabilisce che le svalutazioni contabili non dedotte nel periodo d’imposta in cui maturano le presunzioni sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio.
Si evidenzia, infine, che anche la disciplina fiscale delle perdite su crediti di enti, creditizi, finanziari e di imprese assicurative ha subito delle modifiche. Il decreto legge 83/2015, infatti, ha previsto l’integrale deduzione ai fini Ires nell’esercizio d’iscrizione in bilancio delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela. Per motivi di gettito, tuttavia, per il 2015 la deduzione è limitata al 75% del complessivo ammontare di svalutazioni e perdite.