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Nella compilazione del test di operatività occorre considerare alcuni aspetti che permettono di ridurre la formazione dei ricavi presunti ed elevare le probabilità che una società sia operativa.

Nel test di operatività la voce “Partecipazione e crediti” determina ricavi presuntivi al 2 per cento. È possibile eliminare da questa voce dell’attivo patrimoniale partecipazioni in società che sono operative o alle quali non si applica la normativa delle società di comodo. Per queste casistiche si genera cioè una clausola di disapplicazione parziale come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio del 2008.

Lo stesso provvedimento, tuttavia, nulla ha disposto per i crediti. I crediti da escludere dal test sono però solo quelli che derivano da finanziamento, non quelli commerciali, in quanto suscettibili di generare interessi attivi, come affermato dalla Circolare 25/E/2007. I crediti non vanno, inoltre, considerati da parte della società in contabilità semplificata che non sono tenute a monitorare le poste di carattere finanziario, in base al disposto della Circolare in esame, anche se fossero riconducibili a quelli da finanziamento.

Ma il passaggio più importante sulla inclusione o meno dei crediti nel test di operatività arriva dalla risposta all’interpello 904/2014 della Direzione Regionale Entrate Lombardia. Il quesito in oggetto era il seguente: se la partecipazione è esclusa dal test di operatività per i motivi sopra citati, è possibile escludere automaticamente i crediti vantati verso la partecipata, a prescindere dalla valutazione del carattere dei crediti.

La Direzione Regionale Entrate della Lombardia ha risposto al quesito sostenendo l’esclusione dal test di operatività del credito vantato da una società residente verso una partecipata estera: se la partecipata in quanto estera è esclusa dal test allora sono esclusi anche i crediti da finanziamento vantati verso di essa.

Un altro elemento rilevante riguarda le società che hanno deciso di eseguire nel 2016 l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci. Venendo meno l’utilizzo durevole del bene esso potrà essere riclassificato al 31 dicembre 2015 nell’attivo circolante, operazione che comporta indubbi vantaggi nel test di operatività, tra cui il fatto che magari la società resta di comodo, ma l’immobile non genera alcun reddito minimo per il periodo d’imposta 2015. Ciò in quanto nel test di redditività confluiscono solo gli elementi patrimoniali citati nell’articolo 30 della legge 724/1994 che sussistono al 31 dicembre 2015 di ogni esercizio, mentre nel test di operatività vanno considerati anche i beni non più presenti a fine esercizio.