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L’esenzione dall’applicazione delle ritenute sugli interessi dei finanziamenti a medio-lungo termine, trova applicazione a condizione che siano rispettate le disposizioni del Testo unico bancario (Tub).

L’esenzione dall’applicazione delle ritenute sugli interessi da finanziamenti a medio-lungo termine erogati da soggetti non residenti “qualificati”, dopo le modifiche introdotte dal Dl 18/2016, trova applicazione a condizione che siano rispettate le condizioni del Testo unico bancario (Tub), in tema di riserva di attività bancaria (Dlgs 385/1993). È quanto emerge dalla risoluzione 84/E/2016.

Nel rispetto delle norme del Tub, l’articolo 26, comma 5 bis, Dpr 600/1973, prevede la disapplicazione della ritenuta (comma 5) sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio-lungo alle imprese residenti qualora gli stessi siano erogati da Banche dell’Ue, enti individuati dall’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4 a 23, della direttiva 2013/36/Ue, imprese di assicurazioni costituite e autorizzate, ai sensi delle normative emanate da Stati membri Ue, investitori istituzionali esteri (ex articolo 6, comma 1, lettera b, del Dlgs 239/1996, quali gli Oicr esteri “white list”. Per finanziamento a medio-lungo termine, nel silenzio della norma, si deve far riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 15 del Dpr 601/1973, secondo cui sono tali quelli aventi una durata superiore a 18 mesi.

L’osservanza delle norme del Tub potrebbe, comunque, non implicare l’esistenza di un’espressa autorizzazione all’esercizio di attività bancaria in Italia, potendo verificarsi ipotesi in cui è possibile erogare finanziamenti senza di essa pur nel “rispetto delle norme sul Tub”. Si pensi al caso di un’impresa di assicurazione stabilita in altro Stato della Ue che eroghi un finanziamento medio lungo al fondo immobiliare italiano istituzionale interamente posseduto ai sensi dell’articolo 32 del Dl 78/2010. In tal caso, ove sotto il profilo regolamentare non fosse richiesta un’espressa autorizzazione, il finanziamento potrebbe beneficiare dell’esenzione, in quanto lo stesso sarebbe erogato da un soggetto estero contemplato dalla norma e in ottemperanza delle disposizioni del Tub.