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Con il documento n.17/2016 della sezione “Note e Studi”, Assonime mette in luce le principali criticità delle attività ispettive dell’Agenzia delle Entrate sulle società con attività internazionale.

Assonime con il documento n. 17/2016 della sezione “Note e Studi” si occupa degli aspetti fiscali critici dell’attività delle imprese multinazionali. Tali aspetti riguardano in particolare:

  • l’esterovestizione;
  • l’accertamento di una stabile organizzazione occulta;
  • la nozione del beneficiario effettivo;
  • la gestione dei rischi con il regime di adempimento collaborativo;
  • il regime delle sanzioni penali tributarie, anche in un’ottica meramente reputazionale;
  • i nuovi obblighi di “Country by country reporting”.

Con riferimento all’esterovestizione, Assonime rileva che spesso si confondono, nel corso dell’attività di accertamento, il luogo dove viene svolta l’attività di direzione e coordinamento con quello in cui si effettua la gestione “day by day” dell’impresa estera; in questo modo si arriverebbe al paradosso per cui tutte le controllate estere della capogruppo italiana dovrebbero dirsi esterovestite, se soggette ad una attività di direzione e coordinamento pervasiva.

In maniera del tutto speculare, si arriverebbe al paradosso, per cui tutte le controllate italiane di capogruppo estere verrebbero considerate stabili organizzazioni occulte, nel momento in cui lo strumento per verificare la sussistenza della stabile organizzazione sia la sostanziale dipendenza dalla casa madre e lo svolgimento, da parte delle controllate che svolgono la funzione di intermediari (es. commissionari), di attività ulteriori rispetto all’intermediazione.

In tema di beneficiario effettivo, le questioni sollevate riguardano, in particolare, i flussi intracomunitari di dividendi, interessi e royalties (esenti da tassazione in uscita se il percipiente estero gode di questo status).

La problematica riguarda essenzialmente il fatto che, se per gli interessi e le royalties è possibile, analizzando i contratti, accertare se il riversamento ad altri soggetti è idoneo a qualificare il percipiente quale mera società conduit, per i dividendi il fatto che essi risalgono la catena societaria, anche di più livelli, è del tutto fisiologico; in questo contesto occorrerebbe “colpire” le sole costruzioni artificiose,  per mezzo delle quali – oltre alla detassazione nello Stato della fonte – sono possibili altri vantaggi indebiti.

Assonime richiama il principio (che fonda da tempo la giurisprudenza comunitaria in materia) per cui il diritto di stabilimento deve essere accordato a tutti i soggetti, nel limite in cui essi non effettuino operazioni finalizzate all’evasione e alla frode. L’esenzione da ritenuta dovrebbe riguardare, in virtù della libertà di stabilimento anche il più vasto insieme delle società che esercitano attività economiche (tra le quali le holding passive). Significativa è, al riguardo, l’evoluzione della prassi dell’Agenzia che, da una sorta di presunzioni per cui le holding passive sono costruzioni di puro artificio (circolare n. 32/2011), è arrivata di recente ad affermare la natura di attività economica della mera detenzione di partecipazioni con la circolare n.40/2016 sul consolidato fiscale e con la risoluzione n.69/2016 sul trasferimento della sede in Italia, in entrambi i casi legittimando i benefici derivanti dal diritto di stabilimento.