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L’articolo 8, primo comma, lettera b) del D.P.R. 633/1972, nel disciplinare le c.d. “esportazioni indirette, vale a dire le esportazioni di beni con trasporto a cura del cessionario non residente, stabilisce che tali cessioni possono beneficiare del regime di non imponibilità, a patto che i beni escano dal territorio della Comunità Europea entro 90 giorni dalla consegna al cessionario non residente.

L’articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471/1997, stabilisce una sanzione dal 50% al 100% dell’Iva non applicata sulla fattura emessa come non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), del DPR 633/72, nel caso in cui non venga rispettato il termine dei 90 giorni sopra citato.

La sanzione non viene irrogata nel caso in cui l’operatore, entro 30 giorni dalla scadenza dello spirare dei 90 giorni, regolarizza il tutto versando l’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 98/E/2014, ha stabilito che la non imponibilità non può essere negata nell’ipotesi in cui risulta possibile dimostrare l’uscita dei beni dal territorio Ue, anche se questa ha avuto luogo oltre il termine di 90 giorni. In tale ipotesi, sempre a parere dell’Agenzia delle Entrate, risulta possibile recuperare l’Iva versata in sede di regolarizzazione, attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o mediante richiesta di rimborso ai sensi delle norme sul contenzioso tributario.

La risoluzione n. 98/E/2014 ribadisce la procedura prevista dal primo comma dell’articolo 7, del Decreto Legislativo n. 471/1997. Da ciò dovrebbe conseguire che il regime di non imponibilità spetterebbe anche quando il bene venisse esportato entro i 90 giorni, sebbene la prova dell’uscita dall’Unione europea venga acquisita oltre i trenta giorni successivi, ma, dall’altro verso, anche che entro tale termine venisse eseguito il versamento dell’Iva (che può essere successivamente recuperata). Medesima procedura se il bene viene esportato entro 90 giorni e la prova è dimostrata oltre l’ulteriore termine di 30 giorni: in tal caso risulta necessario regolarizzare il tutto mediante il versamento dell’Iva, altrimenti si incorre nell’irrogazione di sanzioni.

Non occorre procedere ad alcuna regolarizzazione (e quindi non sussiste il pericolo di irrogazione di sanzione) se l’esportazione avviene oltre i 90 giorni di legge, ma se nei successivi trenta e entro lo stesso termine, viene data prova dell’uscita dei beni dalla Ue.