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Premessa

La presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2015 deve essere effettuata:

  • nel periodo compreso tra l’1.2.2016 e il 29.2.2016, se la dichiarazione è presentata in via autonoma;
  • entro il 30.9.2016, se la dichiarazione è presentata nell’ambito di UNICO 2016.

Il modello per la dichiarazione IVA annuale 2016 e le relative istruzioni sono stati approvati con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 7772 del 15.1.2016, congiuntamente al modello IVA Base 2016 e al modello IVA 74-bis.

Le novità della dichiarazione iva 2016

Il modello IVA 2016, rispetto al modello precedente, presenta le seguenti novità, riepilogate nel prosieguo.

Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari

Nel quadro VE, relativo alle operazioni attive, il rigo VE35, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge, è stato implementato con l’introduzione:

  • del campo 8, per le prestazioni di servizi nel settore edile di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/72;
  • del campo 9, per le operazioni del settore energetico di cui all’art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater).

Sempre nel quadro VE, il rigo VE38 è denominato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter” ed è riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Quadro VF – Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

Nel quadro VF, relativo alle operazioni passive, viene rinominato e modificato, con l’intro­duzione del nuovo campo 2, il rigo VF15 per indicare gli acquisti effettuati dai soggetti che hanno aderito al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014, per i quali è richiesta, peraltro, l’annotazione separata giustificata dal fatto che, rispetto a detti acquisti non viene esercitato dal cessionario il diritto alla detrazione dell’imposta, essen­do mancato, a monte, l’addebito dell’imposta stessa sulla fattura emessa dal contri­buente “agevolato”.

Quadro VJ – Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

Nel quadro VJ, sono stati implementati nuovi righi per gli acquisti:

  • di servizi con il meccanismo del reverse charge nel settore edile ed energetico (rigo VJ17 e VJ18);
  • con il sistema di split payment da parte delle Pubbliche amministrazioni che eser­citano attività com­merciale (rigo VJ19).

Quadro VI – Dichiarazioni di intento ricevute

È stato istituito il quadro VI, riservato ai fornitori dei soggetti “esportatori abituali”, ove esporre i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevuti, ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, come modificato dall’art. 20 del DLgs. 175/2014.

L’art. 20 del DLgs. 175/2014, modificando l’art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, ha riscritto la disciplina di trasmissione delle dichiarazioni di intento, per l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità IVA nei confronti di soggetti “esportatori abituali”.

Pertanto, per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2015 (con obbligo dal 12.2.2015), gli esportatori abituali che intendono realizzare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 devono:

  • trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;
  • consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’A­genzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

I fornitori degli esportatori abituali:

  • verificano telematicamente l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore;
  • riepilogano i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale, mentre in precedenza, erano tenuti a comunicare periodicamente all’A­genzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.

Il nuovo quadro VI deve dunque essere compilato dai fornitori degli “esportatori abituali” in luogo della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute di cui all’art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746.

Quadro VX – Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta

Nel rigo VX4, campo 4, relativo all’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, sono stati previsti due nuovi codici riservati, rispettivamente ai soggetti:

  • che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09, cioè i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi (codice “5”); si veda al riguardo il DM 27.4.2015;
  • che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-ter (codice “6”).

Per i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni applicando il meccanismo della scissione dei pagamenti, il diritto all’erogazione in via prioritaria del rimborso annuale spetta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata alle predette operazioni. Si veda, al riguardo, il DM 20.2.2015.

L’importo chiesto a rimborso, così determinato, deve essere indicato nel nuovo campo 5 del rigo VX4.

Rigo VO15 – Regime Iva per cassa

Nel rigo VO15, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’adesione al regime dell’IVA per cassa.

L’opzione per il regime di IVA per cassa ex art. 32 del DL 83/2013, sussistendo i requisiti, resta valida per ciascun anno successivo al triennio obbligatorio, a meno che il contribuente non eserciti la revoca nella prima dichiarazione IVA successiva.

Pertanto, la casella 2 del rigo VO15 della dichiarazione IVA 2016 deve essere barrata dai soggetti che hanno cessato di applicare il regime dell’IVA per cassa nel 2015, avendo optato per l’applicazione dello stesso a partire dal 2012 (specificamente, a partire dall’1.12.2012). Si osserva, infatti, che il nuovo regime dell’IVA per cassa, così come ridefinito dall’art. 32-bis del DL 83/2012, è stato introdotto a partire dal 2012, per cui il 2015 è il primo anno in cui è possibile esercitare la revoca dell’opzione.

Rigo VO33 – Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni – Articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014

Nel quadro VO è stato, inoltre, introdotto il rigo VO33, ove optare per il nuovo regime agevolato per i lavoratori autonomi (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014).

I soggetti che hanno i requisiti per utilizzare il regime forfetario, ma non intendono fruirne, devono esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari (art. 1 co. 70 della L. 190/2014). L’opzione per il regime ordinario:

  • deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiara­zione annuale successiva alla scelta operata (in caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2015, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 2016, barrando la casella 1 del rigo VO33);
  • rimane valida per almeno un triennio e, decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca.

Rigo VO34 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge n. 98 del 2011

Da ultimo, il quadro VO prevede il nuovo rigo VO34, ove optare per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011).

Fino al 2014, il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 aveva rappresentato il regime naturale per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni in possesso di determinati requisiti. L’accesso a tale regime avveniva in modo automatico, osservando mediante “comportamento concludente” le prescrizioni del regime e dandone segnalazione nel modello di inizio attività.

Per il 2015 tale regime ha trovato applicazione transitoria in quanto è stato:

  • dapprima abrogato, per effetto dell’art. 1 co. 85 della L. 190/2014 (introduttivo del regime forfetario);
  • successivamente prorogato, limitatamente a detto periodo, dall’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015.

Dal 2016 tale regime risulta definitivamente abrogato, fatta salva l’applicabilità residua, fino a scadenza naturale, per i soggetti che ne fruivano in annualità precedenti.

Riquadro “Firma della dichiarazione”

Ulteriore modifica, rispetto al modello IVA 2015, riguarda il riquadro “Firma della dichia­razione”, in cui:

  • è stata rinominata la casella “Invio avviso telematico controllo automatizzato di­chia­razione all’intermediario”, corrispondente alla precedente casella “Invio avviso telematico all’intermediario”;
  • è stata introdotta la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’inter­me­diario”, riservata ai soggetti che chiedono all’Agenzia di inviare all’intermediario le even­tuali comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichia­razione; conse­guen­­te­­mente, nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” è stata introdotta la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” nell’ipotesi in cui il soggetto intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire le comuni­cazioni.