tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 126 e 127) ha introdotto delle novità nell’ambito della disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa; in particolar modo, risulta possibile emettere una nota di credito nell’ipotesi di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali (e quindi portare in detrazione l’Iva indicata nel documento) nel momento di apertura delle stesse.

Tale novità si applica nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato ad una procedura concorsuale in data successiva al 31 dicembre 2016.

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 4 dell’articolo 26, del DPR 633/1972, risulta possibile emettere le note di accredito Iva già nel momento di apertura di una procedura concorsuale, vale a dire al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis della Legge Fallimentare), ovvero alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio (attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare.

Da tale modifica discende che il soggetto creditore non dovrà più attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale.

A seguito di tale novità, il regime delle note di accredito IVA si allinea a quanto previsto dall’articolo 100, comma 5, del DPR n. 917/86 in tema di deducibilità delle perdite su crediti.