L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 45144 del 25 marzo 2016, ha disposto il differimento al 20 settembre 2016 del termine per la comunicazione:
- delle operazioni con controparti residenti o localizzate negli Stati a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999 e al DM 21 novembre 2001 (c.d. “paradisi fiscali”);
- relativa al 2015.
La comunicazione è effettuata mediante il modello di comunicazione polivalente, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche.
La scadenza del 20 settembre 2016 opera in deroga a quella “ordinaria” prevista dall’art. 8 comma 2 del provvedimento n. 94908 emesso dall’Agenzia Entrate in data 2 agosto 2013, fissata al 10 aprile dell’anno successivo (per le comunicazioni relative al 2015 si tratta dell’11 aprile 2016, cadendo il termine legale di domenica) per i soggetti che liquidano l’IVA con periodicità mensile, ovvero al 20 aprile dell’anno successivo per i rimanenti soggetti, con riferimento ai seguenti adempimenti:
- comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (c.d. “spesometro”), di cui all’articolo 21 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, L. 30 luglio 2010 n. 122;
- comunicazione delle operazioni relative al turismo effettuate con denaro contante, di cui all’art. 3 comma 2-bis del DL n. 16 del 2 marzo 2012, conv. L. 26 aprile 2012 n. 44;
- comunicazioni dovute dalle imprese che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili (se viene utilizzato il “modello polivalente”).
Come si evince dalle motivazioni al provvedimento del 25 marzo 2016, la proroga del termine per la comunicazione “black list” relativa al 2015 si è resa necessaria “per consentire ai contribuenti di transitare più agevolmente dalla modalità di comunicazione (…) su base mensile e trimestrale a quella su base annuale”; come precisato dal comunicato stampa del 24 marzo 2016 della stessa Agenzia delle Entrate, in particolare, la proroga permetterebbe agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni.
Contribuenti che inviano le comunicazioni entro l’11 aprile 2016 o entro il 20 aprile 2016
Per i contribuenti che decidono di inviare le comunicazioni “black list” relative al 2015, entro i termini dell’11 aprile 2016 o del 20 aprile 2016 (a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA), appare realistico ritenere che non vi sia più alcun obbligo di reinviare i medesimi dati con l’eventuale nuovo tracciato informatico che verrebbe predisposto, in quanto già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.