La comunicazione black list, con riguardo al periodo d’imposta 2015, entrerà a far parte della comunicazione polivalente; la scadenza per l’invio della comunicazione è stata fissata all’11 aprile 2016 per i contribuenti Iva mensili e al 20 aprile 2016 per i contribuenti Iva trimestrali.
Si ricorda che la comunicazione black list va predisposta e inviata solamente se l’ammontare complessivo delle operazioni rilevanti con i paradisi fiscali superi il limite di euro 10.000. Se si supera tale soglia, devono essere comunicate tutte le operazioni, anche se di importo unitario minimo.
Le operazioni oggetto di comunicazione sono quelle con controparti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori inseriti nelle “black list” di cui ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.
Nell’individuazione dei Paesi black list non risulta necessario prendere in considerazione le limitazioni contenute negli articoli 2 e 3 del DM 21 novembre 2001.
La revisione dei Paesi black list, operata nel 2015, non ha coinvolto il DM 4 maggio 1999 (modificato da ultimo dal DM 12 febbraio 2014, che ha eliminato la Repubblica di San Marino).
Anche i DM 30 marzo 2015 e DM 18 novembre 2015 non assumono alcuna importanza nella individuazione di un paese black list ai fini della compilazione della comunicazione polivante. Tali decreti hanno eliminato dalla lista dei Paesi black list Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong; le operazioni intercorse con questi Paesi, dato che sono compresi nel DM 4 maggio 1999, devono essere ancora indicati nella comunicazione polivante. Tale situazione comporterà che i costi derivanti da operazioni con operatori situati a Singapore non troveranno più separata indicazione nel quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi, ma le relative transazioni dovranno essere indicate nel quadro BL del modello di comunicazione polivalente.