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L’omessa integrazione di una fattura per un acquista intracomunitario (oppure se non si effettua la doppia annotazione nei registri IVA) prevede l’irrogazione di una sanzione da 500 a 20.000 euro oppure un importo che varia dal 5% al 10% dell’imponibile (minimo 1.000 euro), se non viene effettuata la registrazione in contabilità generale. A tali sanzioni si aggiunge quella del 90% dell’imposta indetraibile nel caso in cui l’omissione concerne operazioni per cui la detrazione non poteva essere effettuata, oltre a quella, dal 90% al 180%, per la conseguente dichiarazione infedele.

Può accadere il caso che il fornitore, invece di applicare il meccanismo del reverse charge, abbia addebitato l’Iva in fattura. In tal caso si rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 9 bis 1 del l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471/1997; in tale situazione, se l’Iva è stata assolta in maniera erronea dal cedente/prestatore, all’acquirente/committente viene irrogata una sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, ma ha la possibilità di detrarre l’Iva.

Non viene invece irrogata alcuna sanzione nel caso in cui si applichi il meccanismo del reverse charge evidenziando a debito e a credito l’Iva per un’operazione esente, non imponibile o non soggetta ad imposta (comma 9 bis.3 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 471/1997).

Si ricorda che gli operatori hanno la possibilità di sanare gli errori commessi nell’applicazione del meccanismo del reverse charge mediante ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.