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Il Decreto del 30 luglio 2015, in materia di Patent box, prevede una metodologia di calcolo differenziata a seconda che i beni intangibili per i quali si richiede l’applicazione dell’agevolazione siano utilizzati direttamente o indirettamente dal contribuente, ovvero siano concessi in uso a terzi.

Nel caso di utilizzo diretto degli intangibili è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il “contributo economico” da esso derivante, che ha concorso a formare il reddito d’impresa.

Nella circolare n. 11/E/2016, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in materia di Patent box, tra le tematiche affrontate viene chiarito che il “contributo economico” consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito, derivante dall’attività svolta dal contribuente. Pertanto ai fini dell’agevolazione in esame, è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.

Nell’ipotesi di uso indiretto, ai sensi dell’articolo 7, del Decreto 30 luglio 2015, il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi.

Nel determinare il “contributo economico” fornito dagli intangibles, l’Agenzia delle Entrate precisa che il metodo da preferire è il metodo del confronto di prezzo (CUP). Laddove tale metodo non risulti applicabile in maniera affidabile l’Agenzia delle Entrate individua nel metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split), la metodologia a cui fare ricorso in alternativa.

La circolare n.11/E precisa inoltre che il contribuente nel computo del reddito agevolabile, possa utilizzare metodi differenti dal CUP e dal Residual Profit Split, a condizione che motivi in dettaglio le ragioni per cui tali metodi sono considerati meno appropriati, o non praticabili nelle circostanze di specie e le motivazioni in base alle quali si è ritenuto che la selezione di un metodo “non ordinario” rappresenti una soluzione più appropriata.

Dopo aver identificato i componenti positivi di reddito derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto degli intangibles, ai fini della determinazione del Patent box vanno sottratti i componenti negativi ad essi relativi. È necessario dunque distinguere tra costi diretti e quelli indiretti.

I costi diretti sono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “costo di produzione” del singolo intangibile, mentre quelli indiretti sono rappresentati da quei costi comuni a più beni immateriali, quali i costi di tipo amministrativo, i costi per l’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature, le spese relative agli immobili, ecc, da ripartire secondo le ordinarie modalità di allocazione e ripartizione impiegate nelle tecniche di contabilità industriale.

La circolare 11/E, infine, precisa che per la determinazione del reddito agevolabile occorre prendere in considerazione tutti i costi che direttamente o indirettamente lo hanno generato, compresi gli oneri ed i costi relativi agli immobili per la quota imputabile alla formazione del reddito.