La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto un incentivo a favore dei soggetti che investono in beni materiali nuovi; il super-ammortamento consiste nella possibilità di aumentare del 40% il costo di acquisto o la quota capitale del canone di leasing del bene in questione ai fini del calcolo della quota di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria.
AMBITO SOGGETTIVO
Possono fruire di tale agevolazione i professionisti, le società di capitali e di persone.
Gli acquisti (diretti o in leasing) devono essere effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Da tener presente che l’agevolazione decorre da quanto inizia la procedura di ammortamento (dall’esercizio di entrata in funzione del bene).
Nell’ipotesi di acquisto del bene materiale strumentale nuovo, si considerano sostenute le spese, alla data di consegna o spedizione del bene o, se successive, alla data in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi o al massimo decorso un anno dalla consegna (o spedizione).
Se il bene materiale strumentale nuovo viene acquisito in leasing, occorre porre attenzione alla data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.
AMBITO OGGETTIVO
L’agevolazione fiscale ha ad oggetto i beni materiali strumentali. Ne consegue che rimangono esclusi dall’agevolazione tutti i beni immateriali e alcuni beni espressamente indicati dal comma 93, quali:
- “beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- “fabbricati e costruzioni”;
- beni di cui all’allegato n.3 annesso alla presente legge (condutture, condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei equipaggiati).
Requisito indispensabile è che i beni materiali strumentali siano nuovi, vale a dire non devono essere già stati utilizzati da altri e quindi essere usati.
I beni materiali devono inoltre essere “strumentali”, e quindi impiegati in modo durevole nel processo produttivo, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, diversi dai beni merci, che invece sono destinati alla vendita, e dai materiali di consumo.
Non assume alcuna rilevanza il fatto che i beni siano strumentali per natura o per destinazione; il requisito da rispettare consiste nella “strumentalità”.
Per quanto attiene ai contratti di leasing, Assilea, con la circolare n. 25/2015, ha chiarito che l’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale è ristretto ai leasing finanziari, escludendo in tal modo il leasing operativo ed il noleggio.
L’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella possibilità di aumentare del 40% il costo di acquisto o la quota capitale del canone di leasing del bene in oggetto ai fini del calcolo delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria; tale aumento non verrà rilevato contabilmente nel bilancio d’esercizio, ma sarà oggetto di una variazione in diminuzione nel modello di dichiarazione dei redditi UNICO. Tale deduzione extracontabile non esplicherà tutti i suoi effetti in un solo periodo d’imposta, ma interesserà tutta la durata dell’ammortamento, o lungo la durata fiscale del leasing.
L’incentivo si applica ai fini IRES ed IRPEF, ma non ai fini IRAP.
AUTOVETTURE
L’agevolazione fiscale si applica anche all’acquisto in proprietà o in leasing delle autovetture, dato che il comma 93 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce che siano maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli di cui alla lettera b) dell’articolo 164 del TUIR, diversi da quelli esclusivamente strumentali all’attività esercitata. Ne consegue che i limiti vengono aumentati nel seguente modo:
- Da 18.075,99 si passa ad euro 25.306,39;
- Da euro 25.822,84 si passa ad euro 36.151,98 (per gli agenti e rappresentanti).
La deducibilità del costo (20% oppure 80% per gli agenti e rappresentanti, oppure 70% per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti) dovrà essere calcolata tenendo conti dei nuovi limiti sopra evidenziati.
La legge di stabilità non ha introdotti vincoli di mantenimento del bene; il bene può quindi essere venduto in qualsiasi momento ed il soggetto potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale fintanto che il processo di ammortamento continua (quindi fino al momento in cui il bene viene ceduto). Per quanto attiene al leasing, l’agevolazione esplica i suoi benefici anche se al termine del contratto non viene esercitata l’opzione di riscatto.
EFFETTI
L’agevolazione fiscale non va ad incidere sulla determinazione degli acconti per il 2015 e per il 2016, non rileva ai fini della compilazione degli studi di settore e non assume alcun rilievo ai fini del calcolo di eventuali plusvalenze o minusvalenze in ipotesi di vendita.