La novità di maggior rilievo nella determinazione della base imponibile IRAP per il periodo d’imposta 2015 è rappresentata dalla possibilità di dedurre integralmente il costo del lavoro dei soggetti impiegati con contratti a tempo indeterminato.
Va notato che la deduzione spetta nei limiti del costo del lavoro effettivamente sopportato e, in caso di assunzioni a tempo indeterminato per una sola parte dell’anno, proporzionalmente al tempo impiegato con il richiesto contratto. Nessuna deduzione spetta invece, per l’anno 2015, in relazione ai soggetti assunti con contratto a termine, anche in virtù della particolare stagionalità dell’attività svolta dal datore di lavoro; solo con il 2016, ad opera della Legge n. 208/2015, si sono predisposte apposite modifiche normative in tal senso.
Sulla nuova deduzione in esame si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E/2015, precisando che:
- la deduzione può spettare anche nel caso di contratto di somministrazione del lavoro, in capo al soggetto che impiega il lavoratore somministrato e proporzionalmente al tempo di impiego, a condizione che il medesimo sia assunto a tempo indeterminato della società di lavoro interinale;
- la deduzione non spetta, invece, nel caso del distacco di lavoro. L’amministrazione finanziaria afferma che il costo del lavoro con l’eventuale deduzione ed il provento per il riaddebito rilevino soltanto in capo all’effettivo datore di lavoro;
- rientrano tra le poste che fanno maturare la deduzione anche il TFR maturato dal 2015 e la rivalutazione della quota pregressa; diversamente non rilevano gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, costituendo gli stessi poste di natura estimativa indeducibili ai fini IRAP. Parallelamente, i fondi stanziati in anni precedenti, i quali non hanno trovato riconoscimento fiscale in quanto estimativi, concorrono all’atto del relativo utilizzo a individuare il costo del personale dipendente ammesso in deduzione.
L’agenzia delle Entrate con le circolari numero 6/E/2015 e 22/E/2015, ha precisato che il credito d’imposta spetta solo a coloro che non evidenziano alcun costo del lavoro nel periodo d’imposta, a prescindere dalla durata del rapporto e della tipologia del medesimo; pertanto anche la presenza di un dipendente impiegato a tempo determinato per pochi giorni preclude il godimento del beneficio.