L’Italia, con la ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni con Panama, ha proceduto a un significativo passo in avanti nel contesto internazionale della trasparenza fiscale e societaria. Le disposizioni ricalcano i più moderni modelli Ocse in ambito di double Tax agreements e di Tax information exchange agreements. Tali regole riguardano dal punto di vista soggettivo le persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati. Nel fornire una definizione di residente per le persone fisiche è stato previsto il principio della prevalenza del cosiddetto centro di interessi vitali, mentre per quelle giuridiche o enti il criterio della direzione effettiva, condiviso dai sistemi di Tax compliance europei ed internazionali.
Sui redditi immobiliari è stata adottata una tassazione nello Stato dove gli stessi sono situati. Per gli utili delle imprese nella Convenzione prevale il principio generale secondo cui verranno tassati nel Paese di residenza dell’impresa, eccetto i redditi prodotti dalle stabili organizzazioni che saranno imponibili presso lo Stato in cui sono localizzate. Per i dividendi, canoni e gli interessi prevale infine il principio della definitiva tassazione nel Paese del percipiente.
La parte più importante ed attuale della Convenzione però riguarda il superamento del segreto bancario, finanziario o fiduciario in genere e quindi la possibilità di scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie degli Stati con una retroattività triennale. Quest’ultima facoltà potrebbe permettere all’Amministrazione finanziaria italiana di accedere liberamente anche alle informazioni “ufficiali” detenute a Panama sui soggetti ad oggi individuati solo attraverso le recenti richieste giornalistiche (Panama Papers).