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Il Decreto Internazionalizzazione (Decreto Legislativo n. 147/2015) ha modificato la disciplina riguardante il ruling internazionale, le cui disposizioni diverranno operative a seguito della pubblicazione di un provvedimento e di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le modifiche sono volte innanzitutto per rendere più rapide le risposte da parte dell’Amministrazione finanziaria; in alcuni casi, le risposte vengono fornite addirittura dopo due anni.

A fronte dell’aumento delle domande di ruling internazionale, l’Agenzia delle Entrate ha potenziato l’ufficio accordi preventivi ed ha creato di due nuove sezioni con un capo ufficio; questo è quanto comunicato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta presentata la richiesta di accesso al ruling internazionale, si attiva una procedura che prevede vari incontri tra il contribuente e ed i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, ivi incluse delle visite in azienda. L’accordo raggiunto tra le due parti risulta connotato da elementi di certezza, in quanto vincola ambedue le parti.

L’istituto del ruling internazionale ha subito delle modifiche da parte del decreto attuativo della delega fiscale su internazionalizzazione e crescita.

Ora l’Agenzia delle Entrate sta predisponendo il provvedimento secondo il quale le nuove regole dovrebbero essere applicate anche alle istanze di ruling già presentate.

Il decreto internazionalizzazione introduce una novità per quanto attiene alle stabili organizzazioni: per tali soggetti ci sarà una procedura a sé in cui, con ogni probabilità, verrà rilasciato un parere già sui presupposti, su quello che si presenta in ufficio senza doversi recare in sede.

Il Provvedimento di futura pubblicazione avrà l’onere di dirimere alcuni dubbi, come ad esempio, l’attribuzione di competenze sui ruling internazionali anche alle Direzioni regionali delle Entrate. Altro dubbio riguarda la possibilità per il contribuente di far valere l’accordo con effetto retroattivo, magari ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso o alla presentazione di una dichiarazione integrativa.