Con la circolare 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione in ordine ai termini di decorrenza della procedura prevista dalla Convenzione n. 90/436/Cee (Convenzione Ue), in materia di prezzi di trasferimento.
L’aspetto di maggiore rilevo per gli operatori si rinviene nella posizione che l’Agenzia assume in ordine alla questione dei termini di decorrenza del biennio iniziale di cui all’articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione Ue, nel corso del quale gli Stati devono attivarsi per esperire un tentativo di accordo amichevole prima di instaurare la fase arbitrale e rimettere la questione ad una commissione consultiva. Secondo il nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate il biennio iniziale della procedura che precede l’eventuale fase arbitrale decorre anche in presenza di un parallelo giudizio interno; il contribuente dovrà rinunciare al ricorso giurisdizionale solo qualora le autorità competenti giungano ad un accordo che elimini la doppia imposizione, presupposto per l’esecuzione del quale è necessaria l’accettazione dei suoi contenuti e la contestuale rinuncia al ricorso, oppure non raggiungendo un accordo sia necessario esperire la fase arbitrale. In precedenza, l’Amministrazione finanziaria, rispetto a tal questione, si era espressa con la circolare 21/E del 5 giugno 2012 concludendo che, ove l’istanza di apertura amichevole fosse stata prodotta anteriormente alla rinuncia al giudizio, il predetto termine di due anni sarebbe decorso solo a partire dalla data della rinuncia al ricorso giurisdizionale.
In attesa che il Mef faccia proprie le considerazioni espresse dall’Agenzia, modifichi il proprio orientamento ed avvii le consultazioni con gli Stati UE coinvolti nelle procedure instaurate anche in pendenza di giudizio, è da accogliere con estremo favore la recente posizione dell’Agenzia, che, in perfetta aderenza al dettato normativo, afferma che, almeno sino alla fase arbitrale, è ben possibile la coesistenza della procedura amichevole e del contenzioso interno anche qualora esso sia stato sospeso.