La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha modificato l’articolo 167, comma 4, del TUIR, con riguardo alla normativa CFC (“Disposizioni in materia di imprese estere controllate”.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, per individuare gli stati a fiscalità privilegiata, non si dovrà più far riferimento agli elenchi contenuti nei già noti decreti ministeriali, ma occorrerà effettuare una verifica caso per caso secondo la tassazione nominale dello Stato estero, anche conseguente all’applicazione di regimi speciali.
Per essere considerato “a fiscalità privilegiata”, la tassazione nominale nello Stato estero dovrà risultare inferiore al 50% di quella applicabile in Italia. Tale nuova regola non si applica agli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, con i quali l’Italia ha sottoscritto un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni per i quali potrà essere applicata solo ed esclusivamente la c.d. “Cfc white list”.
L’individuazione della tassazione nominale dovrebbe creare meno oneri di tipo amministrativo per le imprese “controllanti”; purtuttavia, il riferimento all’aliquota d’imposta da applicarsi sul reddito della società estera potrebbe anche non costituire un indicatore del reale onere fiscale sostenuto. In tale sede è intervenuta l’OCSE con il report finale dell’Action 3 del BEPS, secondo il quale, a fronte di un’elevata aliquota d’imposta, lo Stato estero può comunque ridurre il carico fiscale complessivo mediante una riduzione della base imponibile su cui viene applicata l’aliquota d’imposta, oppure rimborsando l’aliquota applicata o anche non applicando le imposte teoricamente stabilite.
Il riferimento alla tassazione nominale del Paese estero non è stato inserito nel comma 8-bis dell’articolo 167 del TUIR. Le conseguenze non sono di poco conto; difatti, i soggetti situati in Stati o territori diversi da quelli con tassazione nominale inferiore alla metà di quella italiana ed i soggetti residenti in Stati Ue e See con i quali l’Italia abbia sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni, saranno oggetto al regime sulle controllate estere (disciplina CFC) nel caso di tassazione effettiva estera inferiore alla metà rispetto a quella vigente in Italia.