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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 21 marzo 2016 il provvedimento n. 42295 inerente agli accordi preventivi di imprese con attività internazionale.

Il documento di prassi va ad attuare la disciplina introdotta dall’articolo 1, del Decreto Legislativo n. 147/2015, che ha introdotto il nuovo articolo 31-ter nel DPR n. 600/73 e ha abrogato l’articolo 8 del Decreto Legge n. 269/2003 che disciplinava il c.d. “ruling internazionale”.

A partire dalla data di pubblicazione del documento di prassi, le istanze di ruling internazionale dell’articolo 31-ter del DPR n. 600/1973 vengono disciplinate secondo le nuove disposizioni regolamentari indicate nel Provvedimento n. 42295, che va a sostituire il precedente provvedimento del 23 luglio 2004.

Secondo quanto riportato nel documento di prassi, per “impresa con attività internazionale” si fa riferimento all’impresa “residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

  1. si trovi rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR;
  2. il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  3. abbia corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  4. eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.

L’ambito operativo degli accordi preventivi riguardano:

  • la preventiva definizione in contradditorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell’articolo 110 del TUIR;
  • la preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o d’ingresso in caso di trasferimento della residenza all’estero o in Italia;
  • l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, riguardanti: attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione estera di un’impresa o ente residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; erogazione o percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti;
  • la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla luce dei criteri previsti dall’articolo 162 del Tuir e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate regolamenta:

  • le modalità di presentazione della richiesta;
  • la procedura da seguire per giungere all’accordo;
  • le modalità di verifica del rispetto dei termini e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto su cui si fonda l’accordo.

Le imprese che intendono accedere alla procedura di ruling internazionale, sono tenute alla consegna diretta, o invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di un’istanza, redatta in carta libera, all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia, sezione di Roma o di Milano.

Le istanze di ruling, come nella precedente disciplina, sono caratterizzate dalla non tassatività delle materie che ne possono formare oggetto.

Oltre alle fattispecie indicate nell’articolo 31-ter, comma 1, lettere da a) a d), secondo Assonime (circolare n. 10 del 1° aprile 2016) la procedura di ruling può essere estesa a tutte le fattispecie che riguardano componenti del reddito d’impresa a carattere transnazionale.

La conclusione della procedura di ruling vincola le parti con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale viene stipulato l’accordo e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Una novità rispetto alla precedente disciplina, è data dal c.d. roll-back, vale a dire la possibilità di  far valere l’accordo in modo retroattivo. Si può beneficiare di tale possibilità solo ed esclusivamente nelle seguenti due ipotesi:

  • qualora l’accordo consegua “ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni”;
  • qualora le circostanze di fatto e di diritto poste a base dell’accordo stesso “ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza”.

Con riguardo alla seconda fattispecie, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso o presentare la dichiarazione dei redditi integrativa, senza incorrere nell’irrogazione di sanzioni, nell’ipotesi in cui si rendesse necessario rettificare il comportamento posto in essere.