Con la sentenza n. 10821, depositata il 25 maggio, la Corte di Cassazione afferma che alle S.r.l. deve riconoscersi, anche in assenza di una indicazione statutaria, il potere di convocazione dell’assemblea direttamente al socio (o ai soci) titolari di almeno 1/3 del capitale sociale.
La sentenza pone fine alla questione relativa all’applicabilità nelle S.r.l. dell’articolo 2367 del Codice civile, previsto in materia di S.p.A. Ai sensi di tale disposizione, infatti, “gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale nelle altre o la minora percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla”.
La Corte di Cassazione ritiene dunque non estensibile alla S.r.l tale disposizione, stante il mancato richiamo della stessa nella disciplina disegnata dal DLgs. 6/2003. La riforma del 2003, secondo la Suprema Corte ha fortemente differenziato i due tipi di società di capitali, eliminando la tecnica del rinvio e rendendo le discipline autonome e potenzialmente onnicomprensive. Ciò induce ad escludere l’applicazione analogica dell’articolo 2367 del Codice civile.
Allo stesso tempo la Suprema Corte riconosce che l’inapplicabilità della disposizione potrebbe portare ad una paralisi della vita societaria qualora la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata di soci fosse ostacolata dagli amministratori. Di conseguenza essa ritiene condivisibile la soluzione che, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo riconosce, in caso di inerzia dell’organo di gestione, il potere di convocare l’assemblea di S.r.l. anche al socio (o ai soci) titolare di almeno un terzo del capitale sociale; implicitamente desumibile dall’attribuzione del potere di individuare gli argomenti da sottoporre alla decisione della società, secondo quanto previsto dall’articolo 2479, comma 1 del codice civile.