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A parere dell’Agenzia delle Entrate, le modifiche più favorevoli introdotte dal Decreto Legislativo n. 158/2015, si possono applicare anche alle violazioni commesse in passato e anche se già contestate, a patto che i relativi atti non siano divenuti definitivi.

Le misure più favorevoli si applicano anche nell’ambito dell’istituto del ravvedimento operoso, con riguardo alle violazioni commesse in data antecedente al 1° gennaio 2016.

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 aveva stabilito che, con riguardo ai tributi gestiti dalle Entrate, l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento non costituissero più un ostacolo alla possibilità per il contribuente di regolarizzare l’eventuale violazione beneficiando del ravvedimento operoso; ne consegue che, non era possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento, ivi comprese le comunicazioni bonarie derivanti dai controlli automatizzati e formali.

Ponendo attenzione al controllo formale, di norma gli uffici inviano ai contribuenti una prima comunicazione con la richiesta di documentazione e solamente in seguito, nell’ipotesi in cui siano emerse delle irregolarità, inviano una seconda lettera contenente delle pretese maggiorate di sanzioni e interessi. Da ciò è sorto il dubbio se la prima comunicazione potesse costituire un ostacolo all’adesione del ravvedimento operoso. Le Entrate hanno precisato che non è possibile far ricorso all’istituto del ravvedimento operoso solamente in caso di comunicazione degli esiti contenente l’indicazione delle somme dovute dal contribuente e non dalla richiesta di documentazione.

Quindi, se il contribuente mentre raccoglie la documentazione si accorge di aver commesso delle violazioni, può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso e sanare le violazioni commesse; per poter beneficiare del ravvedimento, il versamento delle somme con le sanzioni deve avvenire entro la ricezione della comunicazione degli esiti del controllo.