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L’articolo 2423, comma 3, del Codice civile, dispone che: “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

Tale clausola generale, nella predisposizione del bilancio d’esercizio, non trova automatica applicazione, ma deve assolvere alla funzione di “intellegibilità” delle poste di bilancio, finalità non raggiungibile con gli altri dati rappresentati. Tale principio è contenuto nella sentenza n. 2190/16 della Corte di Cassazione, Prima sezione civile.

Tra i diversi motivi di ricorso compare anche quello riguardante una voce di oltre 1,1 miliardi di lire, indicata in bilancio quale “fatture da ricevere”; della composizione di tale voce non è stata data alcuna spiegazione nella nota integrativa al bilancio. Secondo i giudici d’appello, tale circostanza costituirebbe una violazione del principio di chiarezza anche nel bilancio redatto in forma abbreviata.

I giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’eccezione sollevata dal Tribunale, secondo cui la particolare rilevanza della posta di bilancio, assieme alla generica posta “fatture da ricevere” giustificherebbero da sé l’obbligo di fornire ulteriori informazioni, nel caso concreto risulta infondata. Il relatore della sentenza ha affermato che “il solo riferimento all’entità della voce deve ritenersi insufficiente a dar conto del ricorso alla clausola generale” indicata nel terzo comma dell’articolo 2423 del Codice civile. Si è giunti a tale conclusione in quanto la “rappresentazione corretta e veritiera” deve essere utilizzata dal giudice “in modo controllato, dandone ampia e congrua motivazione e spiegando le ragioni per le quali l’osservanza delle disposizioni di legge che fissano lo standard minimo prescritto, non consentano nel caso di avere la chiara rappresentazione del bilancio, in funzione della finalità di informazione dei soci e dei terzi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società”.