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La sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, n. 486/2016, ha chiarito che una società non può essere qualificata come “di comodo” se viene dimostrato che è stata svolta un’effettiva attività economica e che non esisteva alcun vantaggio per i propri soci.

Il contenzioso nasce dall’impugnazione della risposta a un interpello disapplicativo, qualificato come “inammissibile”, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’attività economica svolta dalla società in questione consisteva nella realizzazione, costruzione e gestione di centri commerciali, residenziali, turistico-alberghieri. Nel corso di un triennio la società aveva conseguito delle perdite e quindi si era vista costretta a presentare un interpello per poter disapplicare la disciplina delle società di comodo (articolo 30, legge n. 724/1994). Le perdite erano da attribuirsi, in via principale, a canoni di leasing relativi ad un’operazione immobiliare.

La Commissione tributaria regionale ha affermato innanzitutto la piena impugnabilità del diniego di disapplicazione.

Nella pronuncia della Commissione viene avvalorata la tesi che la disciplina delle società di comodo si sostanzia in una presunzione di non operatività della società; in altri termini, si presume ex lege che, una volta soddisfatte le due condizioni del mancato superamento del test di operatività o del conseguimento di perdite reiterate, lo schermo societario sia utilizzato per gestire solamente il patrimonio dei soci e non per lo svolgimento di un’effettiva attività economica.

Quindi, quando viene effettivamente svolta un’attività economica e ne viene data compiuta dimostrazione, si può dire assolta la prova contraria, da parte della medesima società; da ciò consegue la non applicazione delle penalizzazioni previste dalla disciplina sulle società di comodo.

In altri termini, dato che trattasi di una presunzione legale con l’inversione dell’onere della prova, se la società fornisce la prova contraria che svolge un’effettiva attività economica, non le può essere applicata alcuna penalizzazione.