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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 28 agosto 2015, ha chiarito che la valutazione dei prelevamenti effettuati dal contribuente dovrà essere ispirata al principio del buon senso.

I prelevamenti

I prelevamenti dai depositi esteri possono essere dovuti da esigenze di tipo personale e/o familiari, le quali possono essere giustificate facendo ricorso ad altri elementi, quali il tenore di vita del soggetto, il numero dei componenti del nucleo familiare e la frequenza. Ovviamente occorre presentare elementi giustificativi per gli altri tipi di prelevamenti. Gli altri tipi di prelevamenti possono essere stati effettuati a fronte dell’acquisto di unità immobiliari, di imbarcazioni, oppure anche spese per ristrutturazioni. Tali tipi di spese possono generare l’insorgere di presupposti imponibili in capo ad altri soggetti (tipico esempio dei dipendenti pagati in nero) e quindi occorre una maggiore precisione nella ricostruzione dei prelevamenti.

Da quanto sopra si evince che l’utilizzo del parametro della reddittività media del deposito estero, era stato indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 16 luglio 2015 solamente a titolo di esempio, al fine di verificare se gli importi prelevati dovevano ritenersi adeguati in base alle esigenze personali e familiari del contribuente.

Le cassette di sicurezza

Per documentare il contenuto della cassetta di sicurezza non è possibile ricorrere ad autocertificazioni specifiche, ma sarà possibile redigere inventari alla presenza di terzi qualificati, quali notai o funzionari di banca.

Non sono stati sciolti i dubbi circa la valorizzazione e l’operatività della presunzione di reddittività in presenza di attivi black list. Anche tale operato dovrà essere ispirato al principio del buon senso e dovranno trovare spazio anche le prove indirette; a titolo esemplificativo, se il contribuente che vuole aderire alla voluntary disclosure è un pensionato dal 2002, risulterà difficile che il denaro contenuto nella cassetta di sicurezza costituisca materia imponibile.

In tutto questo operato, non vanno tralasciati i principi di autonomia del periodo d’imposta e di capacità contributiva e tassare tutto in un anno.

Errori ed integrazioni

La circolare n. 31/E tratta anche il tema dell’irrilevanza degli errori materiali e la possibilità che la documentazione a sostegno venga integrata anche in un momento successivo a quello in cui è stata presentata l’istanza e la relazione.

Resta fermo che errori in mala fede potrebbero inficiare la bontà della procedura ed al contribuente potrebbe essere attribuito il nuovo reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero.

Liste

I soggetti indicati nelle varie liste, quale ad esempio la famosa “lista Falciani”, avranno la possibilità di aderire alla voluntary disclosure, ma con riguardo ad annualità diverse da quelle oggetto di attività di controllo, e anche su queste nel caso siano state definite con il versamento di quanto dovuto.

Le società fiduciarie

Secondo quanto contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E, il contribuente che aderisce alla voluntary disclosure è tenuto a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi (“QUADRO RW – Investimenti all’estro e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE/IVAFE), sebbene egli abbia presentato la relazione illustrativa della disclosure oppure abbia conferito l’incarico ad una fiduciaria.